Imprese

Ecco il correttivo sulla Pa digitale - Firma elettronica più sicura e multe via Pec

di Giusella Finocchiaro

In arrivo una nuova firma elettronica “avanzata”, con la previa autenticazione del titolare, mentre si allarga la portata del domicilio digitale. È stato approvato ieri, in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, il decreto legislativo che modifica il Cad, il Codice dell'amministrazione digitale approvato con il Dlgs 82/2005. Il Cad è stato modificato già cinque volte. Fra i molti ritocchi in arrivo segnaliamo le modifiche principali di interesse per le imprese, che riguardano le firme elettroniche e il domicilio digitale.

Firma elettronica
Alla firma digitale, alla firma elettronica qualificata e alla firma elettronica avanzata, che sono note e normate, e che hanno sostanzialmente il medesimo valore giuridico della sottoscrizione autografa, si aggiunge un nuovo processo di firma. È quello che prevede che il documento sia formato «previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID in base all'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore». Dunque, un nuovo processo di firma elettronica “avanzata” che, non è difficile immaginare, sarà integrato da Spid, il sistema di identificazione digitale sul quale molto è stato investito in questi anni e che è rafforzato dal decreto esaminato ieri in Cdm. In questi casi, la valutazione del giudice è vincolata, come accade per la firma digitale e per la firma grafometrica se soddisfa i requisiti previsti dalle regole tecniche. Al contrario, il valore giuridico del documento informatico senza firma e del documento informatico con firma elettronica restano liberamente valutabili in giudizio, sulla base di quattro criteri: qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. È il giudice a decidere, ad esempio, e sempre più frequentemente, quanto vale un'email.

Domicilio digitale
Si estende poi la portata del domicilio digitale, proseguendo in una direzione intrapresa molti anni fa. Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico valido al fine delle comunicazioni con valore legale. Non è più costituito soltanto da un indirizzo Pec, ma per le persone fisiche sono previste anche altre modalità. È obbligatorio per i soggetti espressamente indicati dall'articolo 2 del Cad come modificato: pubbliche amministrazioni e alcune società a controllo pubblico. È obbligatorio anche per i professionisti iscritti in albi ed elenchi e per le imprese e le società. Il domicilio digitale sarà costituito dall'indirizzo indicato da professionisti, imprese e società in albi, elenchi e registri. Peraltro già oggi la stessa funzione del domicilio digitale è svolta dalla Pec, obbligatoria per molti soggetti. Un regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non è obbligatoria la Pec e le modalità per colmare il divario digitale. Le comunicazioni trasmesse al domicilio digitale producono gli stessi effetti delle raccomandate con ricevuta di ritorno e delle notificazioni. Si intendono spedite se inviate al proprio gestore e consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova cha la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario.

Il decreto legislativo approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri di venerdì scorso

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