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Per gli esercizi aperti 24 ore parola al sindaco o al questore

Difficile coesistenza tra commercio e ordine pubblico a causa degli esercizi commerciali aperti 24 ore grazie a distributori automatici: se ne occupa il Tar di Parma, con ordinanza 6/2018, schierandosi a favore del titolare di un esercizio.

Molti residenti di una zona del capoluogo emiliano si sono lamentati per un esercizio commerciale che, attraverso macchine automatiche, distribuiva bevande analcoliche e snack nell’intero arco della giornata. Ciò generava lo stazionamento di personaggi molesti, agevolati dalla connessione wi-fi comunale gratuita, indipendentemente dai prodotti smerciati. Nel locale non era prevista la presenza di personale che potesse vigilare sugli avventori, né del resto un eventuale commesso sarebbe potuto intervenire se non a rischio della propria incolumità.

Bivacco, spaccio, ubriachezza, risse, abbandono di rifiuti e passanti importunati hanno generato degrado e compromissione dell’incolumità pubblica, inducendo il dirigente comunale del settore pianificazione a intervenire, disponendo una chiusura a tempo indeterminato.

Il Tar ha esaminato la questione sottolineando che un intervento parziale, di chiusura di un esercizio, avrebbe solamente spostato il problema in altra area della città. Secondo i giudici, diversi aspetti della vicenda sottraggono la competenza al dirigente comunale e autorizzano l’intervento di sindaco e questore.

Il sindaco, infatti, può intervenire (articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2008) per prevenire e contrastare situazioni di degrado che favoriscano l’insorgere di fenomeni criminosi quali spaccio, accattonaggio, danneggiamento del patrimonio, scadimento della qualità urbana; il questore ha i poteri previsti dalle leggi di pubblica sicurezza.

In concreto, il Tar ha sospeso la chiusura del locale perché disposta a tempo indeterminato e perché l’atteggiamento molesto delle persone non era ricollegabile a violazioni commesse dal titolare dell’esercizio. I giudici hanno quindi applicato lo stesso principio che consente sospensioni, peraltro solo temporanee , se il questore ritiene che vi sia un ritrovo di persone pregiudicate (articolo 100 delle leggi di pubblica sicurezza) o avvengano risse e litigi nel locale o in zone attigue (Tar Milano 617 e 1022/ 2014).

Non vi è alcuna competenza del dirigente, perché le varie norme che liberalizzano il commercio consentono di valutare motivi di ordine e sicurezza pubblica, incolumità, sanità, sicurezza sociale e tutela dell’ambiente urbano solo in un’ottica che rimuova limiti. Un’ottica ben sintetizzata dall’articolo 3 del Dl 138/2011, secondo cui «l’attività economica privata è libera ed è consentito tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge»: principio che, combinato con l’apertura 24 ore, rischia di generare danni alla vita sociale.

L’ordinanza del Tar Parma n. 6/2018

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