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Fondi Ue, rendicontazione leggera

Documentazione più flessibile e non ristretta alle sole fatture. Rendicontazione semplificata in alcune ipotesi. E aperture sui mancati versamenti di contributi e sugli acquisti di terreni ed edifici. Atteso ormai da tempo e più volte sollecitato dalla Commissione europea, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 71 del 26 marzo 2018) entra immediatamente in vigore il Dpr 22 5 febbraio 2018 n. 22 che regola «i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (Sie) per il periodo di programmazione 2014/2020», colmando un vuoto normativo che vedeva l’Italia ancora priva di una propria disciplina specifica a ormai più di quattro anni dall’avvio del ciclo di programmazione 2014-2020.
In sostanza, con questo testo vengono fissate le regole per l’ammissibilità a finanziamento delle spese di imprese, pubbliche amministrazioni e di tutti i soggetti potenzialmente beneficiari dei fondi Sie (tra gli altri anche le organizzazioni del Terzo settore).

Le vecchie regole

Il nuovo Dpr, anzitutto, ricalca in larga misura la disciplina precedente (Dpr 196/2008 in uso nel periodo 2007-2013), confermandone i principi generali secondo cui una spesa è rimborsabile se:
• pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di gestione;
• comprovata da idonea documentazione giustificativa;
• sostenuta e pagata durante il periodo di ammissibilità 2014-2023;
• tracciabile o verificabile mediante la completa e corretta tenuta della documentazione;
• contabilizzata.

Le nuove regole

Vengono, tuttavia, introdotte alcune semplificazioni che favoriscono i beneficiari, ampliando il perimetro delle spese ammissibili e semplificando le procedure di rendicontazione, spesso ricche di insidie alla base di tagli e decurtazioni in fase di erogazione delle risorse. Tra le principali novità, va ricordata la possibilità di documentare la spesa, oltre che con le tradizionali fatture quietanzate o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, in casi debitamente giustificati, anche mediante «idonea documentazione» che ne attesti la pertinenza (articolo 2). C’è, poi, la conferma delle cosiddette «Opzioni semplificate di costo», fortemente volute dalla Commissione europea quale misura di semplificazione delle procedure di rendicontazione, grazie alle quali è possibile rendicontare forfettariamente alcune tipologie di costi (ad esempio, le spese generali) (articolo 2).
Ancora, viene stabilita la non ammissibilità delle spese sostenute per operazioni portate materialmente a termine o completamente realizzate prima della presentazione della domanda di finanziamento (articolo 3). Si tratta di una disposizione che sembra voler porre un freno alla prassi dei cosiddetti «progetti retrospettivi» che ha caratterizzato la chiusura dei precedenti cicli di programmazione. C’è anche l’introduzione dei premi concessi a terzi nella forma di contributi finanziari a titolo di ricompensa in seguito ad un concorso (articolo 7). Il decreto, poi, dà la possibilità alla pubblica amministrazione di considerare ammissibile, a determinate condizioni, la spesa sostenuta per liquidare gli importi dovuti da un beneficiario o da un aggiudicatario di un contratto pubblico per inottemperanze contributive (ad esempio, Inps e Inail) (articolo 11). Novità che dovrebbe rendere più celere l’erogazione del sostegno pubblico ai beneficiari, anche in presenza di Durc irregolare, ma che desta qualche dubbio sulle concrete modalità di attuazione.
Viene concessa la possibilità di superare il tradizionale massimale del 10% quale quota di spesa ammissibile per l’acquisto di terreni in presenza di operazioni di tutela ambientale (articolo 17). C’è, poi, l’ammissibilità della spesa per l’acquisto di edifici, anche in presenza di opere abusive, a condizione che siano marginali rispetto alle opere realizzate e che l’erogazione del sostegno pubblico sia subordinato alla loro regolarizzazione da parte del beneficiario (articolo 18).
Restano salve eventuali condizioni più restrittive disposte dagli enti finanziatori nelle misure di sostegno e/o nelle azioni previste dai relativi programmi operativi.

Il decreto

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