Imprese

Spetta al consiglio l’approvazione del piano di commercio con vincoli sull’insediamento dei centri

di Guido Befani

Rientra nelle competenze del consiglio comunale l’approvazione di un Piano del Commercio al dettaglio su aree private contenente la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, se questo ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica introducendo dei vincoli all’insediamento di strutture produttive e commerciali. È quanto afferma la IV sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2762/2018.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla delicata questione relativa alla distribuzione delle competenze degli organi comunali nell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale a carattere commerciale.

La decisione
Nel rigettare l’appello per infondatezza dei motivi, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, a prescindere dalla letterale dizione “Piano di Commercio” riportata nelle premesse del documento approvato dalla Giunta comunale, non sembri esservi alcun dubbio sui contenuti dello stesso atto deliberativo nel quale sono disposte una serie di prescrizioni in ordine all’allocazione delle strutture commerciali.
Per il Collegio, infatti, la natura di atto di programmazione economica da riconoscersi al Piano, finalizzato a conformare anche sotto il profilo urbanistico la distribuzione commerciale, è desumibile proprio dall’obiettivo di perseguire la “salvaguardia del sistema economico esistente”, con l’ulteriore precisazione che “i nuovi insediamenti non devono alterare l’organizzazione del sistema commerciale esistente”, ritenendo “l’organizzazione programmata sia già funzionale allo sviluppo coerente delle varie tipologie di vendita presenti nel territorio comunale”.
A giudizio del Collegio, la connotazione urbanistica del documento è rinvenibile dalla constatazione di come, alla finalità puramente economica del paino, si siano poi aggiunte diverse prescrizioni urbanistiche e territoriali. In particolare, quelle relative a “salvaguardare la sostenibilità territoriale e ambientale, l’equilibrio del sistema urbano, di ridurre il consumo del suolo e di riqualificare le aree di degrado”.
Sotto quest’ultimo profilo, il Piano del Commercio al dettaglio su aree private, contenente la pianificazione delle medie e grandi strutture di vendita, ha assunto anche natura di atto di programmazione territoriale o urbanistica per l’insediamento di nuovi esercizi commerciali, potendo apporre restrizioni ai generali principi di libertà di concorrenza e di stabilimento. In concreto, pertanto, il piano avrebbe determinato vincoli all’insediamento di strutture produttive commerciali tra le quali quelle di media e grande vendita, e tali limitazioni di insediamento, avrebbero dovuto, in ragione del loro rilievo, essere comunque adottate dall’organo consiliare, in quanto solo quest’ultimo è chiamato dalla legge ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale nella materia (cfr. elenco articolo 42, comma 2, lett. b), Tuel: “piani territoriali ed urbanistici” ).
A giudizio del Collegio, in ultima analisi, la Giunta, seppure dotata di una competenza residuale per tutti gli atti non compresi nel suddetto elenco, nonché per quelli di attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale, nel caso di specie, non poteva sostituirsi, tenuto conto che lo stesso Piano è stato il presupposto di principio per le successive deliberazioni urbanistiche di attuazione. Infatti, non sarebbe stato possibile, che la Giunta, preso atto della necessità di una variante alla strumento urbanistico generale, avesse potuto decidere in merito per poi attivare la competenza del Consiglio comunale, così determinando una duplicazione di procedure in contrasto con la disciplina acceleratoria dell’articolo 15, comma 13, del DL n. 70/2011.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva sia l’infondatezza dei motivi di appello, laddove l’accoglimento del vizio d’incompetenza ha necessariamente determinato l’illegittimità derivata delle collegate varianti urbanistiche nella parte in cui hanno recepito le scelte strategiche in tema di localizzazione degli esercizi commerciali adottate dalla Giunta comunale, e sia la conferma della sentenza impugnata che ha rilevato l’eccepito difetto di competenza della Giunta comunale nell’adozione del Piano.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©