Imprese

Accesso agli atti, segreti tecnici e commerciali tutelati anche nella giustizia amministrativa

Segreti tecnici e commerciali tutelati anche nella giustizia amministrativa: lo sottolinea il Tar Lazio con la sentenza 13 giugno 2018 n. 6614, impedendo l'accesso sugli atti di una gara relativa al recupero delle macerie del territorio del Comune di Amatrice.

Il caso
All'indomani del sisma, la Regione ha bandito una gara (oltre 9 milioni di euro), per la separazione, recupero e smaltimento dei materiali; l'impresa seconda classificata ha dubitato che il vincitore avesse fornito adeguata documentazione a sostegno della propria offerta e ha chiesto l'accesso a tali atti. Utilizzando il diritto di accesso, senza contestare la gara, l'impresa seconda classificata voleva quindi verificare quali «spese generali» e «capacità tecniche e professionali» fossero state offerte dalla vincitrice.
A tale richiesta di accesso si è opposta l'aggiudicataria, sostenendo che il Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005, modificato dal Dlgs 11 maggio 2018 n. 63) impedisce l'accesso ai dati dai quali possa emergere il know how industriale. Un'esibizione integrale avrebbe potuto infatti danneggiare l'impresa, e nel contempo favorire l'avversario in future gare.
Per evitare ciò, il Tar ha ristretto le maglie dell'accesso, rafforzando la riservatezza commerciale. Per ottenere accesso, occorre dimostrare la concreta necessità di utilizzare la documentazione altrui in uno specifico giudizio: ma poiché, nel caso specifico, l'impresa seconda classificata non aveva impugnato l'esito della gara nè aveva chiesto il risarcimento del danno, la richiesta di esibizione non è stata accolta. In altri termini, si è data prevalenza alle esigenze dell'aggiudicatario ed alla tutela del suo know how, che prevalgono sui diritti di tutela giurisdizionale del secondo classificato.

Le norme da considerare
Sul punto, le norme da tener presenti sono gli articoli 22 e successivi della legge 241/1990 e l'articolo 53 del Dlgs 50/2016; vanno anche ricordati gli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005.
Anche nel corso delle liti sulla proprietà industriale, qualora si discuta di dati riservati, il giudice può disporre l'oscuramento o l'omissione delle parti contenenti i segreti commerciali (articolo 5 del Dlgs 63/2018). Per evitare poi che il diritto di accesso alle offerte dei partecipanti a gare di appalto diventi uno strumento per impossessarsi del know how altrui o conoscere documenti riservati, il Consiglio di Stato (3431/2016) ha precisato che già in sede di redazione dell'offerta di gara, chi vuole limitare l'accesso altrui, deve dichiarare che talune informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali.
Inoltre, in sede di gara il diritto di accesso ai documenti di altri concorrenti è garantito solo per ottenere un diverso esito della competizione: in altri termini il diritto di accesso nel corso della contestazione di una gara, non può essere invocato per chiedere (al giudice civile) un risarcimento del danno da concorrenza sleale o da illecito contrattuale, né per sollecitare l'intervento del giudice penale.

La sentenza del tar Lazio n. 6614/2018

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