Imprese

Danno erariale per l'ordine professionale mal gestito

di Michele Nico

Le risorse gestite dell'ordine professionale dei dottori commercialisti rientrano nella nozione di patrimonio della Pa, a prescindere dalla provenienza, con la conseguenza che il danno subito dall'ente per la cattiva gestione rappresenta a ogni effetto un danno erariale, il cui accertamento è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
Questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 17118/2019, che ha rigettato il ricorso di alcuni presidenti e consiglieri pro tempore dell'ordine professionale avverso 3 distinte sentenze della sezione Corte dei conti d'Appello (n. 366/2016, n. 32/2017 e n. 39/2017), le quali, in accoglimento del ricorso proposto dalla procura regionale, avevano capovolto le decisioni di primo grado riconoscendo la giurisdizione della magistratura contabile.

Il fatto
La Procura contabile ha mosso alcune contestazioni all'operato dell'ordine professionale, riguardo alle scelte assunte dal relativo consiglio per l'impiego delle risorse in dotazione.
Le condotte finite nel mirino dei giudici sono varie consulenze legali esterne in violazione di legge per attività estranee ai fini istituzionali dell'ordine, nonché il conferimento reiterato di incarichi e contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di compiti rientranti nell'ordinaria amministrazione, nonché il rimborso di spese non dovute e altre fattispecie di cattiva gestione.

L'incertezza giurisprudenziale
I giudici si sono concentrati sul principale motivo di ricorso sollevato dagli amministratori coinvolti, ossia l'asserito difetto di giurisdizione contabile in rapporto all'operato dell'ordine professionale. Si tratta di un tema che nel corso degli anni ha registrato pronunce discordanti, tant'è che la stessa Suprema corte con la pronuncia n. 21226/2011 aveva escluso il controllo di gestione da parte della magistratura contabile sugli ordini professionali, là dove non fosse stata dimostrata la provenienza pubblica delle risorse finanziarie amministrate.
Facendo leva sull'incertezza giurisprudenziale, nella decisione in esame i ricorrenti hanno sostenuto che «il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che amministrano questi fondi di assicurarne l'utilizzo per fini cui gli stessi sono destinati».

L'analisi della Cassazione
Il collegio si è nettamente discostato da questo assunto evocando, in primo luogo, la sentenza n. 5393/1995 con cui le sezioni unite avevano sancito la natura pubblica degli ordini professionali e la qualificazione pubblica del loro patrimonio.
Questo assunto è corroborato, ad avviso dei giudici, dalla natura tributaria delle tasse o contributi di iscrizione agli albi relativi all'esercizio della professione di dottore commercialista, in linea con quanto sancito dalle sezioni unite con la decisione n. 7666/2017.
Il collegio ha poi annesso rilievo dirimente alla destinazione pubblica delle risorse gestite dall'ordine professionale, trattandosi di sostanze che «lungi dall'avere una mera ed esclusiva finalità privata di autofinanziamento, hanno una prevalente finalità pubblica, in quanto dirette a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge».
I giudici della Cassazione hanno dunque confermato la fattispecie del danno erariale, ma più in generale hanno messo in luce la delicatezza dell'incarico amministrativo connesso alla gestione degli ordini professionali, il cui operato è soggetto non solo (e non tanto) al resoconto verso gli iscritti, ma anche al rigoroso vaglio della magistratura contabile.

La sentenza della Corte di cassazione n. 17118/2019

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