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Aeromobili a pilotaggio remoto, dal 2020 registrazione per usi professonali

di Maria Luisa Beccaria

Il drone è un aeromobile a pilotaggio remoto senza ulteriori accessori, fatta eccezione per un dispositivo di comando a distanza. Deve essere essere registrato se usato per motivi professionali. Gli Apr di peso uguale o inferiore a 2 kg sono soggetti alla stessa regolamentazione degli Apr sotto i 25 kg e possono volare in scenari critici, purché siano conformi a parametri progettuali e costruttivi che ne attestino l'inoffensività.
Un Sapr è un sistema aeromobile a pilotaggio remoto, dotato degli elementi utili a effettuare le diverse operazioni. Per fini ricreativi e sportivi serve invece un aeromodello, da usare in un campo volo e senza autorizzazione Enac.
L'articolo 743 del Codice della navigazione ricomprend enella definizione di aeromobile i mezzi aerei a pilotaggio remoto. Questi ultimi, si differenziano dagli aeromodelli a scopo ricrativo e sportivo, secondo quanto precisato dal regolamento Enac del 16 dicembre 2013, modificato il 21 maggio 2018.
I Sapr sono utilizzati per intervenri specializati in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca; poi in operazioni «critiche» e «non critiche», ove la valutazione di criticità compete all'operatore. Quelle «non critiche» sono le attività condotte in VLOS che «non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
– aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;
– infrastrutture sensibili".

Le nuove regole europee
Sono in vigore dal 1° luglio 2019, e applicabili da luglio 2020, le disposizioni europee introdotte nel settore dell'aviazione civile per promuovere l'innovazione, la competitività e lo sviluppo delle potenzialità dei droni.
È Regolamento di esecuzione 2019/947, sull'esercizio di sistemi di aeromobili senza equipaggio, e del Regolamento delegato 2019/945, sui requisiti di progettazione e di fabbricazione.
Tra le novità si segnalano la marcatura CE, l'obbligo di registrare tutti i droni, tranne i giocattoli e i droni 50 g privi di sensori di ripresa di dati personali, il superamento della distinzione tra drone a uso professionale e a uso ludico. Un utente, non pilota professionista, potrà fare riprese video professionali anche in città e sulle persone, senza autorizzazioni; non potrà sorvolare zone non autorizzate, e assembramenti di persone.
I droni per uso ricreativo rientreranno nella categoria Open e non servirà il patentino, ma solo seguire un corso online. Tutti i droni, superiori a 250 g, invece, dovranno montare dispositivi di identificazione elettronica per rendere palese durante il funzionamento la posizione sia del drone sia del pilota, nonché di chi ne è il titolare.
Indipendentemente dall’ uso professionale o ricreativo, i droni saranno differenziati in funzione del livello di rischio (peso, velocità, presenza persone).
Sono contemplate macro-categorie di operazioni: open (basso rischio), specific (medio rischio) e certified (alto rischio). Non servirà autorizzazione da parte dell’autorità aeronautica per le operazioni, svolte con droni fino a 25 kg, in contesti di basso rischio (categoria open), purché siano rispettate specifiche tecniche di sicurezza, identificate, progressivamente al rischio da C0 a C4, e dotate di marcatura CE.
La categoria open è strutturata in tre sottoclassi. Per le operazioni a medio rischio (categoria Specific) si potrà richiedere l’autorizzazione all’autorità aeronautica, per attività anche fuori dlla portata visiva (BVLOS), e senza limiti di peso o di altezza raggiunta dal drone.
E’ previsto un periodo transitorio di 2 anni, durante il quale i droni senza marchio CE potranno volare nelle categorie open category transitorie.

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