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Incarichi a contratto, la procedura di conferimento non ha carattere concorsuale

di Michele Nico

La procedura di selezione per il conferimento dell'incarico dirigenziale a contratto previsto dall'articolo 110 del Tuel non ha natura concorsuale, in quanto risulta esclusivamente finalizzata ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
Questo è il principio affermato dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia con la sentenza n. 171/2020.
Da questo principio consegue che la materia del contendere spetta necessariamente al giudice ordinario, dacché come previsto dall'articolo 63, comma 4, del dlgs 165/2001 sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici.

La decisione
Sulla base di questa argomentazione il collegio ha accolto l'appello di un Comune e ha annullato la sentenza impugnata (Tar Sicilia, n. 1198/2016), che aveva radicato la giurisdizione amministrativa sostenendo che con la procedura per il conferimento dell'incarico a contratto «viene in evidenza una procedura concorsuale che non presenta elementi differenziali tali da dar luogo a uno scostamento dalle ordinarie regole di riparto di giurisdizione in materia di concorsi».
Secondo il giudice di primo grado l'articolo 110 del Tuel consente agli enti di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale a tempo determinato «ma non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali, procedure che, in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, devono essere rette dai principi di trasparenza, imparzialità e par condicio».
Di contro, il giudice dell'appello si è discostato da questo orientamento, che, del resto, non era stato seguito neppure dal Comune interessato.
Infatti, l'ente locale, per attuare la contestata procedura di reclutamento, si era limitato a pubblicare un avviso per raccogliere le istanze di quanti fossero in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici uffici e l'accesso alla dirigenza, e aveva formato un elenco di soggetti idonei da cui il sindaco aveva successivamente individuato i candidati per le posizioni dirigenziali da ricoprire.
Come si vede, la procedura comparativa adottata era nettamente diversa da una procedura concorsuale, ove la scelta del candidato non può che derivare da un giudizio tecnico-discrezionale caratterizzato da profili di merito.

La flessibilità dell'istituto
Da questo punto di vista, l'istituto previsto dall'articolo 110 del testo unico si presta quale strumento giuridico dotato di ampia flessibilità, che si coniuga alle esigenze di sopperire al fabbisogno di risorse umane utilizzando criteri di ampia discrezionalità.
Una siffatta chiave interpretativa è suffragata dalla giurisprudenza dominante, dacché sia il Consiglio di Stato (da ultimo con sentenza n. 2867/2019) sia la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 21600/2018) hanno ascritto il conferimento degli incarichi a contratto alla sfera giurisdizionale del giudice ordinario, in difetto dei requisiti concorsuali e stante il carattere fiduciario della scelta del Sindaco, operata attingendo da un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità.
In questo contesto, va da sé che le avvertenze dell'ente dovranno riguardare non solo il possesso dei requisiti professionali minimi (per primo: il titolo di laurea in materia), ma anche il puntuale accertamento dei presupposti richiesti dalla norma, come il rispetto del tetto nella dotazione organica o l'assenza della corrispondente professionalità nei ruoli dell'amministrazione.
Al di là, comunque, delle doverose cautele connesse all'applicazione dell'istituto, la pronuncia in commento segna un percorso attivabile anche per sopperire alla carenza strutturale di risorse umane a seguito delle note difficoltà connesse ai ritardi nel procedere al ricambio generazionale.

La sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa Regione Sicilia n. 171/2020

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