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Spese per utenze, assunzioni e compensi ai commissari: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA IN ASSENZA DI IMPEGNO
Nel caso delle spese a carattere continuativo, quali quelle relative alle utenze, la cui somma da pagare non sia determinata ma solo genericamente determinabile a priori, l'impegno di spesa è necessariamente presunto, da quantificare mediante un giudizio prognostico prudente e ponderato, secondo una regola di corretta gestione contabile e di buona amministrazione che poggi sui criteri della ragionevolezza e dell'attendibilità. A questo scopo, un corretto parametro di riferimento può essere costituito dalla spesa complessivamente sostenuta per l'acquisizione del medesimo bene o servizio nell'anno (o nel triennio) precedente. Nel caso esaminato, relativo all'ipotesi di spese per utenze 2019 che non è stato possibile impegnare, si rientra nella fattispecie del riconoscimento di debiti fuori bilancio di competenza del consiglio dell'ente locale. Questa procedura, va precisato, è ammissibile solo nelle cinque ipotesi specificamente previste dall'articolo 194 del Dlgs 267/2000 e il caso rientra nella fattispecie prevista dalla lettera e) ossia acquisizione di beni e servizi avvenuta in violazione di quanto previsto dall'articolo 191 Dlgs 267/2000. Questi strumenti di copertura sono tipizzati, non essendo possibile ricorrere a forme diverse da quelle specificamente stabilite dalla legge, come l'immediata assunzione dell'impegno di spesa. Non risulta, quindi, altrimenti possibile allocare le maggiori somme maturate nel corso dell'esercizio finanziario di competenza su impegni di spesa relativi a programmi di bilancio di anni successivi.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA VALLE D'AOSTA - PARERE N. 4/2020

VINCOLI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE
La nuova disciplina in materia di assunzioni di personale non fa più riferimento a un «limite di spesa» e cioè (per gli enti di minore dimensione demografica) all'ammontare della spesa complessiva per il personale sostenuto dall'ente nel 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. È individuata una diversa modalità di governo della spesa corrente per spesa di personale, e cioè una «facoltà assunzionale» dell'ente calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). Si tratta dunque di una diversa regola assunzionale con la quale viene indirettamente sollecitata la cura dell'ente nella riscossione delle entrate e la definizione, con modalità accurate, del Fcde. Sicché, nel momento in cui l'ente procederà a bandire una procedura per l'assunzione di una o più unità di personale a tempo indeterminato, occorrerà verificare se sussistano gli spazi assunzionali consentiti dal valore di soglia di spesa risultanti dai valori-soglia indicati.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE N. 32/2020

COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
In relazione agli incarichi relativi alla partecipazione alle commissioni istituite dalle Province per il riconoscimento di idoneità professionale, quali esperti nelle relative materie d'esame, su designazione delle proprie amministrazioni, Regione o Ministero dei Trasporti, non possono essere corrisposti gettoni di presenza nel caso in cui gli stessi siano dirigenti delle pubbliche amministrazioni che li hanno designati quali esperti o propri rappresentanti. Dalla lettura delle disposizioni del Dlgs 165/2001 consegue che i componenti delle commissioni nominati con decreto del presidente della Provincia non potranno ricevere alcun gettone di presenza in riferimento allo svolgimento dei propri compiti e doveri d'ufficio, derivanti dal rapporto di dipendenza dall'amministrazione di appartenenza, se non nei casi in cui i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro lo prevedano espressamente. Tra l'altro, è già stato chiarito (sezione regionale di controllo della Lombardia - parere n. 466/2011) che resta «comunque esclusa la possibilità di previsioni regolamentari che amplino le ipotesi tassativamente contemplate dalle predette fonti di disciplina della materia de qua. Ciò vale in ogni caso in cui il dipendente pubblico sieda nelle commissioni in forza di un rapporto organico con la pubblica amministrazione e non iure proprio».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'UMBRIA - PARERE N. 28/2020

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