Amministratori

Navigli, per i barconi-ristorante nei canali cittadini serve la gara pubblica

di Mauro Calabrese

Anche i corsi d’acqua e i canali cittadini sono beni demaniali, suscettibili di sfruttamento economico e commerciale da parte dei privati; i Comuni devono, quindi, indire delle gare pubbliche in concorrenza per il rilascio dell’autorizzazione al posizionamento e all’attività commerciale di barconi ormeggiati per l’esercizio come bar e ristoranti.

La sentenza
Con alcune sentenze di identico contenuto, il Consiglio di Stato, sezione VI, 31 gennaio 2017, n. 393 e 394 e 395, ha affermato che gli spazi e i canali acquei cittadini, come i Navigli di Milano, sono aree demaniali economicamente contendibili, il cui impiego potendo costituire occasione di guadagno commerciale da parte di imprenditori privati, deve essere soggetto ad affidamento da parte del Comune mediante gara a evidenza pubblica e nel rispetto del favor partecipationis e della concorrenza.
I Giudici di Palazzo Spada hanno così respinto tutti i ricorsi proposti contro i provvedimenti con cui il Comune di Milano ha rifiutato il rilascio delle concessioni, e quindi ordinato lo sgombero, verso i proprietari di alcuni barconi adibiti ad attività commerciale di ristorazione ormeggiati, senza autorizzazione, nelle acque dei Navigli, di fronte o nelle immediate vicinanze dei legittimi esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande degli stessi gestori.

Applicazione dei principi di concorrenza e trasparenza
Nel confermare il dispositivo delle sentenze di primo grado impugnate, il Collegio ha fatto richiamo alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che sancisce la doverosa applicazione dei principi di origine europea della libera circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, non soltanto, come è noto, in materia di appalti pubblici, ma anche in ogni settore o attività suscettibile di valutazione economica e di guadagno commerciale o imprenditoriale.

Occupazione dei canali cittadini
A maggior ragione, quindi, tali principi di concorrenza ed evidenza pubblica si applicano in materia di concessione a privati per l’uso, specie imprenditoriale, di beni pubblici e demaniali, derivando dallo sfruttamento di tali beni occasione di guadagno per gli operatori di un dato settore economico. Fatta questa doverosa premessa di principio, i giudici amministrativi rilevano come anche gli spazi acquei, all’interno dei canali o navigli cittadini, occupati stabilmente dai barconi ormeggiati sono beni demaniali, suscettibili di valutazione economica e liberamente contendibili dai diversi operatori imprenditoriali privati, con la necessità di affidarne la concessione solo all’esito di una procedura di valutazione comparativa e trasparente a mezzo di gara a evidenza pubblica.

Occupazione abusiva
Nel confermare i provvedimenti di diniego e la conseguente ordinanza di sgombero adottata dal Comune, il Collegio sottolinea che la circostanza di aver abusivamente occupato tali spazi demaniali, anche per lunghi anni, non attribuisce alcun posizione privilegiata all’occupante, che non può, quindi, vantare una aspettativa giuridicamente rilevante o titolo di preferenza per il rilascio della relativa concessione, dovendo in ogni caso partecipare, in condizioni di parità, alla gara pubblica.

Regolarizzazione
A nulla valgono, in conclusione, neppure quale fondamento delle censure di omessa istruttoria dei provvedimenti di diniego e di sgombero impugnati, le parallele e non ancora concluse iniziative da parte dei gestori dei barconi volte alla regolarizzazione dei debiti accumulati con l’Amministrazione comunale per il mancato pagamento delle indennità di occupazione senza titolo, come pure il procedimento per la valutazione della compatibilità paesaggistica dei barconi, dovendo in ogni caso il Comune, a prescindere dall’esito di tali procedure, procedere al rilascio della concessione sempre e solo all’esito di una gara a evidenza pubblica e nel rispetto della concorrenza.

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