Amministratori

Sì all'aumento dei parcheggi a pagamento se è utile al traffico e alla circolazione stradale

di Daniela Dattola

I provvedimenti con i quali il Comune stabilisce di aumentare in maniera significativa il numero dei parcheggi a pagamento senza indicare le ragioni di pubblico interesse sottese alle esigenze di miglioramento del traffico e della circolazione stradale sono illegittimi per violazione degli articoli 5, 6 e 7 del codice della strada e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, infatti, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale devono sempre essere emessi con ordinanze motivate. L'ampia discrezionalità di cui gode la Pubblica amministrazione in materia, pertanto, non impedisce il sindacato del giudice amministrativo.
Questa la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione II, sentenza 10 febbraio 2017 n. 95.

L'istituzione di parcheggi a pagamento
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione “sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali” (articolo 5 comma 3 del Dlgs n. 285/1992). L'ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare il parcheggio o la sosta dei veicoli al pagamento di una somma di denaro (articolo 6 comma 4 lettera d del codice stradale). Il Comune con ordinanza sindacale può individuare aree destinate a parcheggio, previa deliberazione della Giunta, nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro. Le aree destinate al parcheggio devono, inoltre, essere collocate in modo che i veicoli parcheggiati non siano di ostacolo allo scorrimento del traffico (articolo 7 comma 6). I proventi dei parcheggi a pagamento spettanti ai proprietari della strada dovranno essere destinati all'installazione, costruzione e gestione di altri parcheggi, siano essi in superficie, sopraelevati o sotterranei ed al loro miglioramento, nonché al miglioramento del trasporto pubblico locale ed a quello della mobilità urbana (articolo 7 comma 7).

Obbligo di motivazione dell'ordinanza istitutiva delle cosiddette zone blu
La necessità della motivazione trova altresì fondamento nella più generale previsione normativa dell'articolo 3 comma 1 della legge n. 241/1990 in virtù del quale la motivazione deve riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la Pubblica Amministrazione ad adottare una determinata decisione finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
La norma, in tal modo, impone all'Amministrazione un obbligo di specificare il percorso seguito per adottare un determinato provvedimento, evidenziando quale interesse debba prevalere e conseguentemente quale debba soccombere, nonché di specificare i criteri utilizzati per procedere al suddetto bilanciamento tra interesse pubblico primario, da una parte, ed interessi pubblici secondari ed interessi privati, dall'altra.

Il caso
I residenti ed i commercianti di un Comune hanno impugnato innanzi al Tar l'ordinanza sindacale avente ad oggetto una nuova disciplina delle aree di sosta a pagamento e le deliberazioni della Giunta comunale ad essa collegate, chiedendone l'annullamento, poiché l'Amministrazione comunale aveva aumentato in maniera significativa e, a loro giudizio, eccessiva il numero dei parcheggi a pagamento. Il Tar ha accolto il ricorso annullando conseguentemente i provvedimenti impugnati.

La decisione
Il Giudice di prime cure ha osservato che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi con ordinanze motivate così come previsto dall'articolo 7 del codice della strada e l'ampia discrezionalità di cui gode l'Amministrazione in materia non impedisce quindi il sindacato del giudice amministrativo. La deliberazione della Giunta comunale non contiene alcuna motivazione riguardo alla scelta di aumentare il numero dei parcheggi a pagamento, né la stessa può essere rinvenuta facendo riferimento ad una deliberazione precedente ove sull'argomento in questione erano state “richiamate le considerazioni di cui all'argomento di Giunta (…) e legate ad incentivare in ogni modo una zona commerciale che risulta parzialmente decentrata, preservando altresì le esigenze dei residenti di tale zona”.
Tale accenno, infatti, non potrebbe in alcun modo avere giustificato un aumento considerevole, che neppure è menzionato nel provvedimento ricorso, del numero dei parcheggi a pagamento.
Le esigenze di cui sopra sono peraltro riferite allo spostamento del parcheggio a pagamento ma non fanno alcun riferimento al numero di parcheggi.
All'assenza di motivazione del provvedimento impugnato corrispondono altri elementi sintomatici dello sviamento di potere, in quanto:
• il Comune aveva stabilito di bandire una gara per la gestione di un numero di parcheggi a pagamento significativamente superiore a quello esistente; tale circostanza induce a ritenere che la reale giustificazione dell'aumento del numero dei parcheggi a pagamento fosse da ravvisarsi nell'esigenza di porre a gara la gestione di un numero di parcheggi che presentasse un minimo di interesse da parte di potenziali concorrenti piuttosto che nelle esigenze della regolamentazione del traffico e della sosta;
• il Comune aveva affidato all'Università uno studio al fine di disporre degli strumenti necessari per una corretta pianificazione della propria attività decisoria afferente l'uso e la destinazione degli spazi pubblici utilizzati per la viabilità urbana.
Pertanto, “evidenti ragioni di opportunità avrebbero dovuto indurre l'amministrazione ad attendere gli esiti dello studio dell'Università (… ) senza alterare significativamente il numero dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale”.
Il fatto che l'Amministrazione non abbia inteso attendere gli esiti dello studio richiesto, ma abbia proceduto all'aumento del numero dei parcheggi a pagamento, consente di ritenere che ciò sia avvenuto per l'esigenza di dar corso alla gara per l'affidamento della gestione, piuttosto che per soddisfare reali esigenze relative al traffico e alla circolazione.

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