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Duplice violazione per il sorvegliato speciale che guida con la patente revocata

di Daniela Dattola

Chi è soggetto a provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno o il divieto di soggiorno e conduce un veicolo senza patente o dopo che la patente sia stata revocata o sospesa, integra sia la contravvenzione prevista dall'articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (violazioni al codice della strada) sia il delitto previsto dal successivo articolo 75 comma 2 del decreto (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale), poiché le due disposizioni di legge tutelano interessi giuridici fra loro diversi. È inoltre configurabile il concorso formale ai sensi dell'articolo 81 comma 1 del codice penale tra il delitto di cui all'articolo 75 del Dlgs n. 159 del 2011 e qualunque altro reato consumato con la medesima condotta.
Così ha deciso la Corte di cassazione, sezione I penale, con la sentenza n. 7335 del 15 febbraio 2017.

Obblighi del sorvegliato speciale
L'articolo 8 comma 4 del Dlgs n. 159 del 2011 prescrive che il sorvegliato speciale in ogni caso debba:
• impegnarsi a vivere onestamente;
• rispettare le leggi (tra le quali anche quelle che regolano la circolazione stradale);
Il comma 6 si rivolge invece ai soggetti ai quali sia stato applicato l'obbligo od il divieto di soggiorno, specificando che a questi possono essere imposte alcune particolari condotte, quali:
• non andare lontano dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità incaricata della sorveglianza;
• presentarsi alla predetta autorità, quando convocati e, comunque, nei giorni programmati.
Il successivo articolo 73 del medesimo decreto prevede inoltre un'ipotesi particolare nel caso di guida senza patente da parte del sorvegliato speciale, norma che si configura come speciale rispetto all'ipotesi di guida senza patente disciplinata dall'articolo 116 comma 15 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Il caso
Un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 20 alle ore 7 del giorno successivo, al quale già in precedenza il Prefetto aveva revocato la patente di guida, ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado secondo cui l'accertata condotta di guida senza patente tenuta dal ricorrente integrava il reato di violazione delle prescrizioni del vivere onestamente e di rispettare le leggi di cui all'articolo 75 del Dlgs n 159 del 2011.
Ad avviso il ricorrente, infatti, non sarebbe potuto sussistere il concorso formale tra la contravvenzione di cui all'articolo 73 ed il delitto previsto dall'articolo 75 comma 2 in ragione della diversità dei beni giuridici protetti dalle due diverse norme incriminatrici.

La Corte riconosce il concorso formale ed applica al ricorrente due sanzioni
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, rilevando in primo luogo che è configurabile il concorso formale di cui all'articolo 81 comma 1 del codice penale tra il delitto di cui all'articolo 75 comma 2 del Dlgs n. 159 del 2011 consistente nella violazione della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi e qualunque altro reato commesso con la medesima condotta dal sorvegliato speciale, seguendo in tal modo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza n. 26161 del 20 giugno 2012).
In secondo luogo, con riferimento al rapporto tra il reato di guida senza patente di cui all'articolo 73 del citato decreto legislativo e quello di cui all'articolo 75, gli Ermellini hanno ritenuto che la condotta del soggetto sottoposto a misure di prevenzione di sorveglianza speciale si ponga alla guida di un veicolo senza patente perché revocata, integra sia la contravvenzione di cui all'articolo 73 sia il delitto di cui al successivo articolo 75, dal momento che le due norme tutelano differenti interessi giuridici.

Esclusione del principio di specialità
Il sorvegliato speciale che guidi un veicolo senza patente perché revocata viola quindi “… tanto il precetto specifico che tale comportamento vieta (articolo 73) quanto quello, generico, di vivere onestamente e di rispettare le leggi derivante dal decreto … che lo ha assoggettato a tale misura personale di prevenzione (articolo 75, comma 2): l'ambito di applicazione delle due disposizioni di legge non è, per quanto detto, sovrapponibile e rispetto alle stesse non trova, dunque, applicazione l'articolo 15 codice penale”.
Norma, quest'ultima, in virtù della quale “quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito”.

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