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Sicurezza urbana, norme più severe per chi imbratta i muri o spaccia

Il recentissimo decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 disciplina la promozione della sicurezza integrata e definisce (articolo 4) la sicurezza urbana quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire con interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale , la prevenzione delle criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione dei più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

La procedura rafforzata
È prevista (articolo 11) una procedura rafforzata da parte del prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per emettere le disposizioni per prevenire il pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. La durata della sospensione dell’attività dei pubblici esercizi, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze della pubblica autorità, è aumentata a giorni 15. Il questore (articolo 13) può disporre il divieto di accesso ai pubblici locali o a esercizi analoghi ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope (sanzionate dall’articolo 73 del Dpr 309/1990).
Il divieto non può avere durata inferiore a un anno , né superiore a cinque. Per tali soggetti, se condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva , il questore può disporre, per la durata massima di due anni, l’obbligo di presentazione due volte alla settimana nei locali delle forze di polizia,l’obbligo di rientrare e di uscirne entro una certa ora nella propria abitazione , il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, l’obbligo di comparire in un un ufficio o in un comando di polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici. Tali divieti possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età ed il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. La violazione di detti obblighi è sanzionata con il pagamento di una somma da 10.000 40.000 euro e con la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

Nel caso di condanna per la commissione del reato di cui all’articolo 73 del Dpr 309/1990 (prooduzione, detenzione e spaccio di droga) commesso all’interno o nelle vicinanze di un locale di pubblico esercizio, il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena , in base all’articolo 163 del Codice penale, al divieto di accedere in locali pubblici e pubblici esercizio specificamente individuati. Al reato di cui all’articolo 639 del Codice penale (Deturpazione o imbrattamento di cose altrui) è aggiunta la facoltà (articolo 16) per il giudice di imporre al condannato, ai sensi dell’articolo 165 del Codice penale, l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenere le spese o a rimborsare sostenute o, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa , secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

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