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L’Antitrust sollecita la Regione Lazio a sbloccare le Scia per case vacanza non imprenditoriali

di Paola Rossi

Entro un mese la Regione Lazio dovrà comunicare all’Antitrust le norme che avrà adottato per regolamentare l’attività extralberghiera svolta in forma privata. Infatti, a seguito di una pronuncia del Tar Lazio, che ha cancellato parte delllo specifico regolamento regionale si è creata una lacuna normativa, sulla conduzione di case vacanze e bed & breakfast non imprenditoriali, che ora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato fa rilevare come urgente da colmare.

La lacuna normativa
Nell'esercizio della propria attività di segnalazione e consultiva l’Agcm ha ritenuto opportuno intervenire per rimuovere gli ostacoli all'esercizio dell'attività di strutture ricettive extralberghiere nella Regione Lazio. L’intervento dell’Antitrust italiano è stato sollecitato da alcuni Comuni laziali e da numerose segnalazioni di soggetti privati intenzionati all’avvio di tali attività ricettive non imprenditoriali. Infatti, con la sentenza 13 giugno 2016 n. 6755 il Tar Lazio - sulla scorta dei rilievi mossi dall'Autorità nell'ambito del parere motivato inviato alla Regione - ha parzialmente annullato il regolamento regionale 8/2015 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) in particolare con specifico riguardo ai vincoli all'operatività e all'accesso all'attività di ricezione extralberghiera. In risposta la Regione ha emanato due note comunicandole agli uffici Suap e Suar di tutti i Comuni del Lazio (note nn. 325648 e 372762 del 2016). Con la seconda la Regione ha chiarito che avrebbe colmato a breve «il parziale vuoto normativo» attraverso l'approvazione di apposito regolamento regionale di modifica. E poiché le Scia per case vacanze e B&B non imprenditoriali, dalla data di pubblicazione della sentenza del Tar Lazio, e cioè con decorrenza di inizio attività dal 14 giugno 2016 non possono essere assentite, la Regione suggerisce a Suap e Suar di emettere provvedimenti di «sospensione» di queste pratiche amministrative - «senza tuttavia consentire l'inizio delle relative attività, nelle more dell'approvazione delle modifiche al Regolamento regionale n. 8/2015».
L’Agcm chiarisce, infine, quale sia la corretta lettura da dare alla sentenza di parziale annullamento a fronte della circostanza che, in alcuni Comuni non è consentito l'avvio di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale. L'Autorità afferma che la pronuncia ha annullato soltanto le disposizioni regolamentari che prevedevano vincoli all'esercizio e all'operatività dell'attività in questione ritenuti illegittimi.

La procedura legittima per il Tar Lazio
Nel suo parere l’Agcm fa rilevare che la sentenza non ha annullato, invece, l'articolo 14 del regolamento n. 8/2015 , che detta la procedura amministrativa (Scia) da seguire per avviare le attività ricettive sia in forma imprenditoriale che non. Stesso discorso per l'articolo 19 del regolamento che stabilisce l'abrogazione di tutti i regolamenti previgenti in materia. Infine, la sentenza ha lasciato immutati i parametri di legittimità utilizzati dall'Autorità per apprezzare la portata restrittiva delle disposizioni regolamentari censurate (articoli 10 e 11 del Dlgs 59/2010 e successivi decreti di liberalizzazione.

Conclusioni dell’Agcm
Conclude l’Agcm affermando che - ai fini della corretta esecuzione della sentenza del Tar Lazio - nelle more dell'adozione della nuova disciplina delle strutture extralberghiere, la Regione dovrebbe dare indicazione ai Comuni di accettare sin da subito le istanze di Scia relative all'apertura di nuove strutture in forma non imprenditoriale, tenendo conto dei principi e parametri normativi di legittimità ripercorsi dalla sentenza. L'Autorità invita la Regione a comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione del proprio parere, le determinazioni assunte con riguardo alla rimozione degli ostacoli all'esercizio di nuove strutture extralberghiere gestite in forma non imprenditoriale.

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