Amministratori

Sicurezza urbana, si comincia dai patti tra prefetto e sindaco

di Amedeo Di Filippo

Partecipazione alla sicurezza integrata; sottoscrizione dei patti per l'attuazione della sicurezza urbana; estensione del potere di ordinanza. Il Dl 20 febbraio 2017 n. 14 introduce una serie di nuove incombenze a carico dei Comuni e disegna un inedito protagonismo dei sindaci in materia di sicurezza delle città.

I patti
Ruolo rilevante per le amministrazioni locali viene declinato nella seconda sezione del decreto, dedicata alla sicurezza urbana, definita all'articolo 4 come «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile».
Programma estremamente vasto, da promuovere anzitutto attraverso gli specifici patti regolati dall'articolo 5, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco nel rispetto di apposite linee guida, con l'obiettivo di prevenire i fenomeni di criminalità attraverso servizi e interventi di prossimità e promuovere il rispetto della legalità e del decoro urbano, anche mediante l'individuazione nel regolamento di polizia urbana di aree interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde pubblico.

Le ordinanze
Esteso con l'articolo 8 del decreto il potere di ordinanza del sindaco: ai casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, finora previsti dall'articolo 50, comma 5, del Tuel, si aggiungono quelli di urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Ampliato anche il potere del sindaco di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali: sempre al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, il primo cittadino può ora disporre, per un periodo non superiore a sessanta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Dilatate infine le sue attribuzioni nelle funzioni di competenza statale, di cui all'articolo 54 del Tuel, il cui comma 4 gli affida l'onere di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il decreto sostituisce il comma 4-bis: mentre prima rinviava ad apposito Dm la disciplina dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, ora specifica che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
Collegato con queste disposizioni è l'articolo 12, in base al quale nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate in materia di pubblici esercizi può essere disposta dal questore la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Estesa la sanzione anche a chi somministra (e non solo a chi vende) alcolici a minorenni.

Le altre misure
Impegno specifico è previsto dall'articolo 6 per il sindaco metropolitano, il quale dovrà co-presiedere assieme al prefetto il Comitato metropolitano, cui partecipano sindaci dei comuni interessati, il cui compito è effettuare l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana.
Compiti per i Comuni sono previsti anche nelle misure a tutela del decoro di particolari luoghi: l'articolo 9 impegna il sindaco ad irrogare le sanzioni amministrative per chi ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi. I relativi proventi sono devoluti al comune, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

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