Amministratori

Sì al risarcimento per l'annullamento del divieto di prosecuzione dell'attività

di Alberto Ceste

È illegittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente che vieta ad una ditta la prosecuzione dell'attività di apicoltura all'interno del territorio comunale (per un raggio di tre chilometri) ove la stessa opera al fine di tutelare esclusivamente un solo soggetto a rischio di shock anafilattico in caso di puntura d'ape. Essa, infatti, risulta priva di quei requisiti essenziali che consentono al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, di fronteggiare un'emergenza sanitaria riguardante un'intera collettività.
Di conseguenza, il ricorso proposto dal soggetto danneggiato è accoglibile e lo stesso dev'essere risarcito dal Comune per i danni patiti nel dare immediata esecuzione al provvedimento impugnato.
Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione III, con la sentenza n. 262 del 14 febbraio 2017.

Il caso
Un'azienda apistica ha ricorso per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'ordinanza sindacale che le aveva imposto il divieto di effettuare qualsivoglia attività di apicoltura all'interno del territorio comunale per un raggio di tre chilometri in cui da anni esercitava la propria attività d'impresa (producendo api regine, miele e servizio di impollinazione), onde prevenire il possibile rischio di shock anafilattico di un'unica persona che abitava nei paragi. Avverso tale ricorso si è costituito il Comune, deducendo, non solo l'inammissibilità del ricorso, ma anche, nel merito, l'infondatezza dello stesso, in quanto il ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di tutti gli elementi tipici del danno, se non altro perché gli effetti del divieto si sarebbero manifestati per un periodo di tempo molto limitato. Si noti come lo stesso Tar, nuovamente adito, aveva già precedentemente accolto l'istanza cautelare della ditta di sospensione degli effetti dell'ordinanza comunale in esame, che aveva poi anche annullato.

Nelle emergenze sanitarie locali il Sindaco non è ufficiale di governo
Il problema giuridico preliminare che il Tar ha dovuto risolvere è relativo all'inammissibilità del ricorso eccepita dal Comune sul presupposto che il medesimo avrebbe dovuto essere notificato all'Amministrazione statale competente a rispondere dei danni riconducibili ai provvedimenti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo. Il Collegio ha invece qualificato l'ordinanza in esame come adottata dall'organo politico di vertice dell'Ente in qualità di rappresentante della comunità locale, sulla base delle seguenti considerazioni:
• “tutte le volte che il Sindaco agisce per fronteggiare emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale egli opera nella veste di autorità locale, con il risultato che le conseguenze dei propri atti debbono imputarsi ad ogni effetto all'ente territoriale”, come si evince dal combinato normativo disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267e dall'articolo 117 comma 1 del Dlgs n. 112 del 1998;
• l'ordinanza è stata emanata per tutelare solo ed esclusivamente una singola persona, fattispecie che “non può essere evidentemente equiparata all'esistenza di un'emergenza sanitaria riguardante un'intera collettività”.

Risarciti tutti i tipi di danni, eccetto il lucro cessante
Il Tar prende anzitutto atto che, a seguito del sopralluogo effettuato dall'Azienda sanitaria di competenza, “è stato accertato che il numero delle famiglie delle api erano molto ridotte, prive di scorta e composte più che altro da api vecchie”. Pertanto, le argomentazioni del ricorrente tese a lamentare un'effettiva riduzione del numero delle famiglie di api ed il danneggiamento del proprio patrimonio apistico sono verosimili ed accoglibili.
Inoltre, il Giudice amministrativo ritiene sussistenti anche i presupposti del danno ingiusto e della colpa dell'Amministrazione, dal momento che ha adottato l'ordinanza in assenza dei presupposti per l'emanazione di tale misura extra ordinem, poiché la protezione del rischio gravante su un unico soggetto è posizione senza dubbio meritevole di considerazione, “che non assurge però al rango di emergenza pubblica”.
Parimenti, il Tar riconosce la sussistenza anche del nesso causale tra il provvedimento annullato e parte dell'ammontare del danno richiesto sempre basandosi sull'accertamento dell'Asl che ha constato un'effettiva riduzione delle famiglie di api.
A ciò non può ostare né il fatto che nelle more l'azienda abbia potuto legittimamente continuare la vendita del miele confezionato o prodotto in altro sito, né che la stessa fosse rimasta iscritta all'Albo dei produttori delle api regine sino a dieci anni dopo.
Differentemente, il Collegio ha respinto le domande risarcitorie del danno da perdita di contratti e da avviamento commerciale riferito agli anni successivi alla cessazione di validità ed efficacia dell'ordinanza impugnata per mancanza di adeguato e pieno supporto probatorio a sostegno delle domande medesime. Il lucro cessante “esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali si possa desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile”.

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