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«Sì» alla sbarra su una strada non classificabile come vicinale aperta all'uso pubblico

di Daniela Dattola

È illegittimo l'ordine di un Comune ad un altro Comune di demolire la sbarra posta a chiusura di una strada non qualificabile come strada vicinale aperta al pubblico transito, anche se risulta larga più di 2,80 metri. Il Comune proprietario della strada, concretamente adibita al solo utilizzo dei mezzi agricoli e/o dei fuori strada dei singoli proprietari dei fondi frontisti, infatti, installando la sbarra ha posto in essere un'attività del tutto consentita dall'ordinamento giuridico: quella di recinzione di una sua proprietà privata.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione I quater, con la sentenza n. 2571 del 17 febbraio 2017.

Le caratteristiche di una strada vicinale
Secondo l'articolo 13 comma 4 del codice della strada il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti emana le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2 comma 2 del codice della strada, che alla lettera f) prevede quale categoria classificatoria residuale delle strade le strade locali.
Esse sono definite come strade (urbane od extraurbane) opportunamente sistemate ai fini di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 (cioè, come aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali), non facenti parte degli altri tipi di strade.
In base alle direttive ministeriali, le strade vicinali o, più propriamente in base alla definizione codicistica le strade locali, devono essere opportunamente sistemate ed avere i seguenti requisiti:
• carreggiata larga come minimo 2,75 metri;
• unico o doppio senso di circolazione;
• banchina;
• cunetta;
• segnaletica orizzontale o verticale;
• manto asfaltato.
Questi requisiti sono obbligatori per garantire la sicurezza della circolazione sulle strade pubbliche e nel momento in cui vengono meno la strada non può essere autorizzata al transito di veicoli.

La destinazione della strada vicinale all'uso pubblico dev'essere effettiva
Per consentire il pubblico transito la strada vicinale deve concretamente presentare tutte le caratteristiche di cui sopra ed in più dev'essere effettivamente destinata all'uso pubblico.
Perché ciò si verifichi è necessario accertare, anche giudizialmente, la ricorrenza di tre presupposti:
• il passaggio esercitato in virtù di una servitù di uso pubblico da parte di una collettività indeterminata di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale;
• la concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento alla via pubblica) esigenze di carattere generale;
• un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico.
Il mero esplicarsi di fatto sulla strada del transito del pubblico, la sola previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'adozione di atti di accertamento dell'Amministrazione circa la funzione da essa assolta non sono sufficienti.

Il potere di autotutela possessoria della Pa e la proprietà privata di un altro Ente locale
Se si accerta che la strada vicinale è soggetta al pubblico transito, la Pubblica amministrazione, a mezzo di motivati provvedimenti sindacali adottati a seguito di idonea istruttoria, può esercitare su di essa un ampio potere di autotutela possessoria di diritto pubblico. Ad esempio, ordinare il ripristino della funzionalità di un tracciato viario od il ripristino dell'uso pubblico di una strada quando sono state realizzate da parte di un privato o, come nel caso in esame, di altra Amministrazione pubblica, opere che impediscano la sua utilizzazione da parte della collettività.
L'esercizio di tale potere risulta invece del tutto illegittimo se la strada è di proprietà privata di altro Ente locale.

Il caso
Un Comune X ha presentato ricorso per l'annullamento della diffida e della successiva ordinanza che erano state adottate da un Comune Y di demolizione di una sbarra posta a chiusura di una strada. In particolare, il Comune ricorrente ha premesso che fra i beni appartenenti alla collettività è inclusa una tenuta di circa seicento ettari, sita all'interno del Comune Y, ma da sempre manutenuta dal Comune X. L’Ente locale, sul presupposto dell'appartenenza del bene al proprio demanio di uso civico aveva pianificato un intervento di riqualificazione delle strutture rurali colà presenti a mezzo della sostituzione di un preesistente cancello, presentando allo Sportello unico per l'edilizia del Comune Y una Scia per la realizzazione di una sbarra di delimitazione in luogo del cancello: sbarra che aveva poi provveduto ad installare. Successivamente, il Comune Y aveva ordinato la rimozione della sbarra, asserendo che la stessa fosse collocata su di una strada vicinale soggetta al pubblico transito. Tra i tanti motivi di ricorso, quello risultato dirimente ed assorbente rispetto agli altri proposti, figura quello secondo il quale la strada oggetto del contendere non è vicinale, bensì privata, ricadente all'interno della proprietà del Comune X e dedicata esclusivamente a consentire l'accesso al fondo appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

La sentenza
Il Tar ha condiviso la ricostruzione del ricorrente, dopo aver accertato giudizialmente che la strada in questione, seppure larga più di 2,80 metri:
• è percorribile solamente con mezzi agricoli e/o fuori strada, in normali condizioni atmosferiche, e presenta tratti con forte pendenza e fondo stradale notevolmente sconnesso;
• non risulta adibita all'uso generalizzato da parte della collettività, bensì al solo utilizzo da parte di singoli proprietari dei fondi frontisti, né funge da congiunzione con le altre strade pubbliche;
• non risultano effettuate, da parte del Comune di Y, installazioni di infrastrutture di servizio. Anzi, dalla relazione del verificatore, è emerso che si tratta di un tratturo privo di segni visibili di un abituale transito di veicoli e di infrastrutture o di attività di manutenzione del medesimo.
Considerata la natura privata della strada, il Collegio ha quindi escluso che il Comune di Y possa vantare su di essa alcuna pretesa o possa ritenersi leso da quella che va qualificata come una legittima attività di recinzione di una proprietà privata effettuata dal Comune X, non essendo quindi degne di pregio le doglianze del Comune resistente sul fatto che la sbarra impedisca la fruibilità della strada (da questi erroneamente qualificata come vicinale ad uso pubblico) ed il raggiungimento di fontanili ed acque, anche in tal caso erroneamente qualificati dal Comune Y come pubblici.

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