Amministratori

Enti locali in prima linea nella lotta all'inquinamento acustico

di Pietro Verna

Garantire elevate e adeguate forme di tutela dall'inquinamento acustico, semplificare gli atti e le procedure amministrative e armonizzare le misure previste dalla direttiva 2002/49/Ce e con le norme nazionali. Sono gli obiettivi del decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161- Legge europea 2013-bis) alla cui attuazione sono chiamati a concorrere anche gli enti locali.

Le nuove regole
Di qui le previsioni secondo cui:
• a partire dal 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, l'autorità individuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma trasmette (alla medesima Regione o Provincia) le mappature acustiche di cui all' articolo 2, lettera o), del Dlgs 194/2005;
• il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta le linee guida per la redazione delle mappature acustiche e verifica, su proposta dell'Istituto superiore per la e ricerca ambientale-Ispra, le mappe acustiche strategiche redatte dalle Regioni o dalle Province autonome sulla scorta dei criteri stabiliti dalla direttiva 2007/2/Ce (Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea);
• a partire dal 18 aprile 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, l'Autorità trasmette alla Regione o alla Provincia autonoma i piani di gestione dell' inquinamento acustico (piani di azione) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 194/2005;
• i piani di azione recepiscono gli strumenti adottati ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico (piani di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici; piani comunali di risanamento acustico e i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico) e le direttive che, a tale scopo, saranno emanate dal ministero;
• al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dai gestori di servizi pubblici di trasporto con i piani di azione degli agglomerati urbani, la predetta autorità verifica, con apposito provvedimento, la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e gli interventi sul territorio;
• le Regioni e le Province autonome comunicano al ministero i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati urbani e alle zone silenziose in aperta campagna, nonché i dati delle mappe acustiche strategiche e delle mappature acustiche, inclusi i relativi piani di azione;
• a decorrere dal 31 dicembre 2018, si applica la direttiva Ue 2015/996 della Commissione (Metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio), in luogo dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 194/2005.

Le modifiche alla normativa nazionale
Strettamente connesse alle suindicate previsioni sono quelle recanti modifiche alla legge 447/1995 (Capi II e seguenti del decreto legislativo 42/20017). In primis la nuova nozione di sorgente sonora specifica («sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale»). In secondo luogo l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica. Infine la riformulazione degli articoli 9, 11, 12, 13 e 14 della citata legge quadro, secondo cui:
• il Comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti provvede alla presentazione della relazione sullo stato acustico ogni cinque anni (e non più in due anni);
• la determinazione dell'impatto acustico di ciascuna struttura di trasporto deve tener conto delle altre sorgenti rumorose di trasporto;
• il 70% delle sanzioni applicate dai Comuni in caso di superamento del valore limite di immissione è destinato al finanziamento dei piani di risanamento acustico;
• il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico adotta uno o più regolamenti a tutela dall'inquinamento acustico avente origine da impianti di risalita a fune o cremagliera, eliporti, spettacoli dal vivo, impianti eolici, traffico marittimo, natanti e imbarcazioni di qualsiasi natura.

Il Dlgs 17 febbraio 2017 n. 142

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