Amministratori

Tutela della salute, il Comune non può ignorare la richiesta del singolo cittadino

di Giuseppe Nucci

Il bene salute, ai fini della sua tutela, giustifica ordinanze contingibili ed urgenti anche quando riguarda solo un privato e, conseguentemente, impone al detentore del relativo potere - un Comune, in questo caso - l'obbligo di provvedere. Questo è il principio ribadito dalla sentenza n. 174/2017 del Tar per la Sardegna.

Il fatto
Il proprietario di un'abitazione chiedeva al Sindaco l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente per imporre ai proprietari degli immobili confinanti la presentazione di un'istanza per l'allaccio alla nuova rete pubblica degli scarichi fognari in uso nelle loro abitazioni. Le condotte fognarie dei vicini, infatti, collegate ad una preesistente rete, si congiungevano nella proprietà dell'esponente e provocavano miasmi tossici ed altri inconvenienti, come il sversamento di liquami fognari di fronte all'ingresso del piano interrato della sua abitazione. Il Comune non aveva adottato alcuna decisione in seguito alla richiesta del privato e, citato in giudizio davanti al Tar, eccepiva l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento richiesto - l'ordinanza contingibile e urgente - è finalizzato soltanto alla tutela di interessi pubblici, mentre la controversia è di natura esclusivamente privatistica e, come tale, prospettabile davanti al giudice ordinario, attraverso la richiesta dei provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 cpc.

Il diritto alla salute e l'ordinanza contingibile ed urgente
Il Tar ha precisato che l'ordinanza contingibile e urgente è uno strumento che il Dlgs n.267/2000 all'articolo 50 affida al Sindaco per far fronte a “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. È costituito da un potere di natura pubblicistica rispetto al quale il diritto alla salute rileva “quale interesse sostanziale sotteso all'interesse (legittimo) che nella specie si traduce nella pretesa all'esercizio del potere di ordinanza il cui fine specifico è, appunto, quello della tutela della salute pubblica e dell'ambiente”. La situazione giuridica fatta valere col ricorso veniva, pertanto, identificata in quella dell'interesse legittimo all'esercizio del potere, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione concretamente competente.

L'obbligo di provvedere e il termine del Comune
Il giudice dissentiva dalla tesi del Comune secondo la quale l'ordinanza contingibile e urgente è un provvedimento finalizzato esclusivamente alla tutela di interessi pubblici e non potrebbe essere fondatamente sollecitato da un soggetto privato. Secondo il giudice il “bene salute” è di rango così alto (riconosciuto, infatti, dalla Costituzione) che il Legislatore, nel conferire al Sindaco il potere di ordinanza, non può che aver attribuito rilevanza anche alla salute del singolo. Veniva, quindi, accertata l'illegittimità del silenzio del Sindaco in quanto, non essendo previsto dalla legge alcun termine specifico per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente su istanza di parte, trova applicazione il termine generale previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

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