Amministratori

Lesioni personali colpose, il conducente deve sempre adoperare una prudenza massima

di Daniela Dattola

Il conducente di un autoveicolo deve regolare la velocità in misura tale da poter sempre eseguire utilmente una frenata e mai avvicinarsi pericolosamente alla linea di mezzeria, altrimenti, se investe un pedone, che pure ha tenuto un comportamento imprevedibile, sarà condannato penalmente. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 18091 del 10 aprile 2017.

Il caso
Un automobilista aveva investito un pedone, risultato in seguito positivo per assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, che stava attraversando una strada statale di lunga percorrenza, in un tratto non illuminato, alle due e trenta di notte, indossando abiti scuri e lungo la linea di mezzeria in attesa di attraversare la carreggiata. L'investitore veniva però condannato per il reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale previsto dall'articolo 590 comma 3 del codice penale, nonostante avesse proceduto ad una velocità di gran lunga inferiore al limite dei 70 km/h vigente in quel tratto stradale. Avverso la sentenza di condanna il conducente del veicolo proponeva ricorso per cassazione, lamentando l'imprevedibilità, l'imponderabilità e la contrarietà del comportamento del pedone rispetto a quanto previsto dall'articolo 190 dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, oltre che la propria impossibilità di evitare l'evento lesivo, trovandosi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo o, in ogni caso, di percepirne tempestivamente i movimenti.

Gli obblighi previsti per i pedoni
Ai sensi dell'articolo 190 del codice della strada i pedoni:
• devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti;
• devono servirsi, per attraversare la carreggiata, degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi; quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri;
• devono dare la precedenza ai conducenti quando si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali.

La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso rilevando che il conducente di un'autovettura deve sempre tenere un comportamento improntato alla massima prudenza imposta dalle circostanze di tempo e di luogo ovvero dalle condizioni della strada, da quelle ambientali e da tutti quegli elementi che posso incidere negativamente sull'efficacia frenante del veicolo condotto, al fine di evitare qualsiasi incidente.
Nel caso in esame, pertanto, nonostante fosse stato accertato dal Giudice di merito che l'automobilista aveva proceduto ad una velocità di gran lunga inferiore al limite previsto dei 70 km/h, gli Ermellini ha rigettato il ricorso, poiché lo stesso:
• non ha ridotto la velocità portandola ad un limite ancora inferiore o comunque tale da consentirgli di frenare in tempo utile;
• si è avvicinato pericolosamente alla linea di mezzeria, “tanto da urtare la persona offesa con la parte sinistra dell'auto, imprimendole una forte spinta- e quindi ad una velocità sostenuta- sì da farla volare sull'altra corsia”.

Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Cassazione ha completamente ribaltato l'orientamento giurisprudenziale fino a quel momento pressoché unitario e che in simili casi:
• o aveva riconosciuto un concorso di colpa tra l'automobilista investitore ed il pedone che attraversando la strada non avesse rispettato le regole imposte dall'articolo 190 del codice della strada (Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza n. 5399 del 5 marzo 2013);
• o aveva addirittura escluso del tutto la responsabilità del conducente una volta accertata la colpa del pedone che avesse tenuto una condotta ritenuta causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento e sufficiente di per sé sola a produrlo (Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 10635 del 20 febbraio 2016).
La pronuncia in rassegna, invece, sembrerebbe richiedere al conducente un comportamento eccessivamente prudente e ben al di là del limite imposto dall'ordinaria diligenza, dal momento che, considerando le circostanze del caso concreto, ha confermato la condanna penale per l'automobilista, anche se oggettivamente il comportamento del pedone parrebbe risultare sconsiderato, imprevedibile ed inosservante delle severe regole di prudenza che l'articolo 190 del Dlgs n. 285 del 1992 prescrive per il pedone e non per i conducenti. Quasi un ribaltamento del soggetto destinatario degli obblighi imposti dalla norma codicistica stradale.
Vi è però anche da rilevare che gli Ermellini hanno cercato di sorreggere tale conclusione ricordando che il controllo che gli stessi possono effettuare sui vizi della motivazione della sentenza di merito si deve limitare al mero controllo sulla sua puntualità, coerenza e mancanza di discrasie logiche, non potendosi assolutamente allargare alla rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione precedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©