Amministratori

Pass invalidi, sì alla fotocopia se esiste l'originale

di Daniela Dattola

Non è reato esporre sul veicolo la fotocopia del permesso sosta per invalidi in luogo di quello originale se il contrassegno esiste e l'imputato ne è effettivamente titolare. La fotocopiatura non costituisce abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma lo strumento per poter utilizzare l'autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione V penale, con la sentenza n.18961 del 20 aprile 2017.

Il caso
La titolare di un permesso per invalidi era stata ritenuta responsabile in primo e in secondo grado del reato di falsità materiale commessa dal privato su autorizzazione amministrativa (articoli 477 e 482 del codice penale) per aver contraffatto il permesso rilasciatole dal Comune eseguendone una fotocopia ed esponendola su un veicolo a noleggio durante uno dei suoi numerosi viaggi di lavoro. Avverso la sentenza di appello l'imputata ha ricorso in cassazione.

I falsi documentali del pubblico ufficiale e del privato
Il falso incriminato dal reato in oggetto dev'essere lesivo della cosiddetta fede pubblica, intendendosi per tale la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico. Il codice penale punisce il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità (articolo 477 cp). La pena è ridotta se tale falsità è commessa dal privato (articolo 482 cp).

Il reato di falso materiale
Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:
• contraffazione, intesa come realizzazione del documento da persona diversa da quella che appare esserne l'autore;
• alterazione, che si concretizza se al documento redatto da chi ne appare l'autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato.
Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare l'autore, la data, il luogo di formazione, il contenuto.

La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che:
• la contestazione di falso risulta attribuita ad un documento costituito dalla fotocopia di un'autorizzazione al parcheggio della quale l'imputata era effettivamente titolare e, pertanto, risulta fondata la doglianza circa l'errata applicazione degli articoli 477 e 482 del codice penale;
• in tema di fotocopie di permessi per invalidi esposte sui veicoli al posto di quello regolarmente posseduto, se da un lato è vero che la fotocopia a colori del tutto simile all'originale potrebbe comportare una rilevante falsificazione, dall'altro lato è anche vero che “pur non costituendone il momento consumativo l'utilizzo concreto della fotocopia non è del tutto irrilevante nella configurazione del reato de quo”.
Nel caso in rassegna risulta che l'originale dell'autorizzazione era detenuto dalla ricorrente e non poteva essere utilizzato da alcun soggetto diverso dalla titolare, mentre la stessa aveva esposto la fotocopia su di un veicolo noleggiato in occasione di un viaggio per ragioni di lavoro.
Gli Ermellini hanno dunque considerato verosimile la giustificazione fornita dalla ricorrente secondo la quale la fotocopiatura mirava ad evitare il pericolo che durante i frequenti viaggi, per i quali utilizzava veicoli diversi, l'originale dell'autorizzazione andasse perso.

Fotocopia non è abusiva moltiplicazione dell'autorizzazione amministrativa
La Suprema Corte ha qualificato l'azione della “non come abusiva moltiplicazione di autorizzazione amministrativa, ma come strumento per poter utilizzare tale autorizzazione nei limiti del provvedimento amministrativo”. Non sussiste, infatti, alcun contrasto con la funzione dell'atto, ma è la semplice soluzione del problema di un possibile smarrimento di un documento fondamentale rilasciato dalla Pubblica amministrazione alla titolare in ragione delle limitazioni fisiche di cui la stessa soffriva.

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