Amministratori

Ispettori operativi oltre il territorio di competenza

Gli ispettori del lavoro possono svolgere accertamenti ed emanare provvedimenti sanzionatori anche nei confronti di realtà datoriali situate fuori dal territorio di competenza dell’ufficio di appartenenza. È quanto stabilisce l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 4687 del 26 maggio, al fine di consentire una maggiore flessibilità dell’attività di vigilanza e modernizzare l’azione ispettiva.
Il disallineamento tra personale ispettivo e densità di imprese, nonché il non sempre equilibrato carico delle richieste di intervento, sono le ragioni impellenti che hanno suggerito all’Inl una più ragionata ed efficace razionalizzazione degli ambiti territoriali di azione prescindendo, quando necessario, dalla limitazione geografica.
Del resto, la decisione non sembra incontrare controindicazioni legislative che impongono limitazioni territoriali agli atti di accertamento degli uffici periferici, per cui è apparso legittimo che il personale possa svolgere accertamenti ed emettere gli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili di aziende situate fuori dall’ambito territoriale dell’ufficio.

La nuova pratica ispettiva
Ciò comporta, a differenza del passato, che la pratica ispettiva continuerà a essere gestita dall’Ispettorato territoriale di appartenenza dell’ispettore, anche in relazione ai successivi adempimenti finalizzati all’adozione del verbale unico di accertamento e notificazione in base agli articoli 13 e 14 della legge 689/1981 (legge di depenalizzazione).
Restano inoltre a carico dell’ufficio di appartenenza dell’ispettore i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale e le procedure di revoca e di annullamento del provvedimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008.
La nuova procedura non avrà, invece, riflessi esterni, nei confronti, cioè, dei destinatari degli atti ispettivi, in quanto titolare a emettere l’ordinanza ingiunzione, a seguito di contestazione/notificazione di illecito amministrativo, sarà sempre l’Ispettorato territoriale della provincia competente per territorio dove è ubicata l’azienda oggetto dell’accertamento.
Analoga procedura è riservata agli atti aventi rilevanza penale, per cui la competenza territoriale dell’autorità giudiziaria resta immutata, corrispondente, cioè, a quella dove è stato commesso il fatto.
Le soluzioni suggerite dall’Inl sono state ritenute applicabili anche agli ambiti territoriali di competenza degli ispettorati in merito agli accertamenti e alle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La lettera circolare Ispettorato nazionale lavoro 4687/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©