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Guida in stato d'ebbrezza, patente sospesa a fini cautelari o come sanzione accessoria

di Domenico Carola

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 16051/2017 si è interrogata a proposito della diversa natura della sospensione della patente di guida disposta ai sensi del secondo comma, lettera b), o del nono comma dell'articolo 186 del Codice della strada.

Il caso
Il Tribunale di Udine, ha rigettato l'appello proposto dalla Prefettura Utg di Udine, avverso la sentenza del giudice di pace nei confronti di un automobilista confermando per l'effetto, l'annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi degli articoli 186, comma secondo, e 223, comma primo, del Codice della strada.

La Prefettura
La Prefettura ritiene che ci sia stata una violazione e falsa applicazione dell'articolo 186, secondo comma, lettera b), e nono comma, e dell’articolo 223, primo comma, del Codice della strada, assumendo che la sospensione della patente di guida disposta nel caso de quo costituisce misura provvisoria con finalità cautelari, e non sanzione accessoria.

La Cassazione
I giudici di legittimità nell'accogliere il ricorso ricordano che la sanzione accessoria della sospensione provvisoria della patente di guida ai sensi degli articoli 186, comma secondo, lettera b), e 223, comma primo, del Codice della strada è un provvedimento disposto dal prefetto e ha il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell'incolumità dei cittadini e dell'ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli. Diverso è il caso di cui all'articolo 186, comma nono. Trattasi, infatti, di sospensione cautelare che il prefetto adotta sino all'esito della visita medica, e presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La finalità del provvedimento è evidentemente diversa e risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 16051/2017

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