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Ludopatia, i giudici si dividono sui divieti locali alle slot machine

di Amedeo Di Filippo

Per una che dà torto al Comune, ce n'è un'altra che invece ne sostiene le ragioni nel contrasto alla ludopatia. Con la sentenza n. 606 di fine giugno il Tar Veneto ha demolito un'ordinanza sindacale che vieta l'utilizzo di apparecchi da gioco in tutti i pubblici esercizi, con esclusione di alcune fasce orarie; con la sentenza n. 610 del 3 luglio, lo stesso giudice respinge il ricorso avverso la nota con cui il Comune ha diffidato l'esercente attività di scommesse che non rispetta la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili.

L'ordinanza sindacale
La sentenza n. 606 giudica l'ordinanza contingibile e urgente con cui il sindaco ha disposto il divieto di utilizzo di apparecchi automatici da gioco con vincite in tutti gli esercizi commerciali e in tutti i pubblici esercizi con sede nel territorio comunale, a esclusione di alcune fasce orarie. Il Tar accoglie il ricorso alla luce degli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del Tuel, secondo cui la possibilità di ricorrere all'ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.
Uno strumento, dunque, che non si attaglia alla fattispecie sottoposta a giudizio, in quanto non dà adeguatamente conto degli elementi qualificabili come “emergenze sanitarie” o “gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana” né prevede un termine finale di efficacia, dettando invece una disciplina degli orari di esercizio del gioco lecito applicabile sine die.

La distanza minima
Più complessa la vicenda relativa alla sentenza n. 610, emanata a seguito del ricorso proposto da un esercente attività di accettazione e raccolta di scommesse di giochi pubblici regolarmente autorizzata contro la nota con cui il Comune lo ha diffidato in quanto i locali non rispettano la distanza minima di 500 metri da determinati luoghi sensibili.
In questo caso il Tar giudica “pienamente ragionevole” la scelta del Comune di qualificare come sensibili luoghi quali scuole e impianti sportivi, in quanto frequentati da giovani costituenti una categoria sociale maggiormente vulnerabile rispetto alla tentazione del gioco d'azzardo. Così come ragionevole e proporzionata è la distanza di 500 metri calcolata in linea d'aria.
Ribadisce, infine, la tesi – già sostenuta in altre pronunce – secondo cui non risulta violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di trasparenza, concorrenzialità e libertà di mercato, in quanto con la sentenza n. 108/2017 la Corte Costituzionale ha definitivamente chiarito che le norme sul gioco d'azzardo hanno finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e rientranti in quella di legislazione concorrente «tutela della salute».

La sentenza del Tar Veneton. 606/2017

La sentenza del Tar Veneto n. 610/2017

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