Amministratori

Legittimo il parere negativo della soprintendenza basato sul vincolo di «bellezza d'insieme»

di Solveig Cogliani

Il parere reso dalla Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio, nell’ambito del procedimento ex articolo 146, Dlgs n. 152 del 2004, non tende a stabilire se e quanto una nuova costruzione sia in grado di colmare sufficientemente – rispetto al verde di epoca risalente – spazi residui rispetto alle attività di edificazioni già compiute, bensì a valutare – dal punto di vista scenografico e, dunque, paesaggistico – l’apprezzabilità di una edificazione ulteriore rispetto al «quadro d’insieme» rappresentato dall’urbanizzazione esistente. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 12 settembre 2017, n. 4315.

Il caso
Il Consiglio di stato conferma la sentenza resa dal Tar per la Liguria, con cui era respinto il ricorso proposto avverso il parere della competente Soprintendenza su un progetto di nuova costruzione di tre unità immobiliari in area ricadente in zona sottoposta al vincolo di «bellezza d’insieme», in quanto territorio di notevole interesse pubblico, per la sua vastità e per la spiccata eterogeneità dei luoghi.
Si evidenzia, infatti, che, correttamente, la Soprintendenza aveva valutato le peculiarità dell’insieme dei quadri prospettici offerti dai borghi, soffermandosi – al culmine del suo apprezzamento – proprio sulle caratteristiche estetico-paesaggistiche che contraddistinguono il Comune nel cui tessuto edilizio la parte appellante avrebbe voluto ulteriormente incidere.

La bellezza d’insieme
Tale vincolo deriva dalle caratteristiche complessive dell’ambito, meritevoli di essere mantenute così come esistenti, e coinvolgenti tutti gli insediamenti ivi presenti, anche se non aventi particolare pregio individuale, sì da dover preservare un «quadro di insieme» dalle alterazioni (con riferimento alla disciplina di cui al Codicedei beni culturali e del paesaggio, si veda la pronuncia del Tar Veneto, Sezione II, con la sentenza n.  830 del 2013).
Va brevemente ricordato che il concetto di bellezza d’insieme si rinviene già nella prima disciplina protezione delle bellezze naturali. La legge n. 1497 del 1939, improntata su una concezione prettamente «estetica», prevedeva, infatti, le bellezze individue, quali cose immobili che si caratterizzano per la non comune bellezza e le bellezze d'insieme, costituite da complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico.

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