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Omissione di assistenza, non basta fermarsi per non incorrere nel reato

di Alberto Ceste

È stato condannato per fuga e omissione di assistenza l'automobilista che ha investito due minorenni e si è limitato a chiedere loro notizie sulle condizioni di salute, senza far intervenire i soccorsi, allertare i genitori e fornire le proprie generalità. La consapevolezza che il sinistro stradale sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi nell'immediatezza un danno effettivo alle persone coinvolte, è sufficiente a integrare il dolo eventuale. La Corte di cassazione, sezione IV penale, con sentenza n. 42308 del 15 settembre 2017 lo ha quindi condannato per i reati di fuga ed omissione di assistenza, in quanto la grave entità dell'urto e la condizione delle minorenni avrebbero dovuto porre l'imputato nella concreta possibilità di valutare l'ipotesi che le ragazzine avrebbero potuto riportare lesioni .

Il fatto
Un automobilista ha investito due ragazze dodicenni non accompagnate da maggiorenni che attraversavano sulle strisce pedonali. L'impatto era stato tale che le ragazzine erano cadute per terra riportando in seguito lesioni personali per 24 e 15 giorni (sebbene si fossero rialzate quasi subito ed avessero fatto ritorno da sole alle proprie abitazioni) e il parabrezza dell'automobile si era rotto. L'investitore, senza rappresentarsi il dubbio che in conseguenza dell'impatto violento potessero manifestarsi successive lesioni (come poi accaduto), si era limitato ad arrestare la marcia del veicolo e a chiedere alle due minorenni notizie sulle loro condizioni di salute, tralasciando del tutto di far intervenire i soccorsi, prestare ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale alle infortunate, allertare i genitori e fornire le proprie generalità.

La punibilità del reato di fuga stradale anche solo per dolo eventuale
Da tempo la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che il reato di cui all'articolo 189 comma 6 del codice della strada è compatibile con la forma del dolo eventuale. Il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno eventualmente conseguito dalle persone in esso coinvolte e la necessità del loro soccorso. “La consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche allorquando l'agente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza” (Corte di Cassazione, sezione IV penale, 13 aprile 2017 n. 32114). Il che significa che, rispetto al verificarsi del danno alle persone, è sufficiente che per le sue modalità e per le complessive circostanze della vicenda l'agente si sia consapevolmente rifiutato di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il comportamento costituisce reato, accettando il rischio della probabilità o anche della semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza. Non occorre, quindi, l'esistenza di un immediato ed effettivo danno alle persone coinvolte, poiché, come nel caso di specie, quando si investe un pedone e ci si è accorti di averlo fatto, si è perfettamente consapevoli, allontanandosi dal luogo del sinistro, di sottrarsi agli obblighi di fermarsi per farsi identificare e per prestare assistenza all'investito che necessariamente derivano dall'evento .

L'obbligo di prestare soccorso ricade personalmente sull'investitore
Ne deriva che l'obbligo di prestare soccorso non è delegabile a terzi ove non risulti un affidamento del compito di assistenza a soggetti dotati di particolare abilitazione al soccorso. Il reato di cui all'articolo 189 comma 6 del codice stradale è infatti un reato omissivo istantaneo ed impone il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente sin da subito e per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo da egli condotto.

Il comportamento adeguato e il casellario giudiziale
L'investitore per andare esente dalle condanne avrebbe dovuto prudentemente:
• fermarsi all'istante, volontariamente e per tutto il tempo necessario per la compiuta identificazione della sua persona e del mezzo, sia a fini di responsabilità penale, sia a fini di responsabilità civilistica per risarcimento dei danni cagionati;
• chiamare i soccorsi medici ed immediatamente dopo quelli di polizia, a cui fornire tutte le informazioni utili per la propria identificazione e per la corretta ricostruzione del sinistro;
• proteggere, per quanto possibile, il luogo dell'incidente e le persone investite.
Si ricorda che le condanne previste dai due reati di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 189 del codice della strada sono riportate nel casellario giudiziale, visibili dalle Forze di polizia come precedenti penali tramite il Sistema d'indagine e, ove lette frettolosamente, potranno portare a stigmatizzare come il peggiore dei pirati della strada.

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