Amministratori

Distributori di carburante, Comuni in prima linea per la messa in regola

di Pippo Sciscioli

Novità significative nel comparto produttivo dei carburanti e del noleggio con conducente di veicoli grazie alle nuove regole sulla concorrenza.
Il legislatore sul fronte degli impianti stradali per la distribuzione di carburanti per autotrazione rinserra le fila per la lotta alle «pompe» incompatibili con la normativa urbanistica, di sicurezza e del codice della strada e intensifica il richiamo ai Comuni per procedere alla loro chiusura.
Viene istituita presso il ministero per lo Sviluppo economico un'anagrafe di tutti gli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, Gpl e metano della rete stradale e autostradale nazionale cui devono iscriversi i relativi titolari, volta ad ampliare l'apposita banca dati ministeriale per incrementare la concorrenzialità del mercato e favorire la conoscenza di informazioni da parte dei consumatori, oltre che di tutti gli enti pubblici interessati, in una logica di massima trasparenza del settore.

L’autocertificazione dei distributori di carburante
Per questo e contestualmente all’iscrizione anagrafica, tutti i titolari di impianti esistenti dovranno obbligatoriamente comunicare al Mise, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e soprattutto al Comune se il proprio impianto si trova in una delle fattispecie di incompatibilità già previste dal Dlgs 32/1998 e riprese dai commi 112 e 113 dell'articolo unico della legge 124/2017: in questo caso, gli impianti dovranno essere adeguati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, pena la cessazione dell'impianto disposta dal Comune, la decadenza del titolo autorizzativo, lo smantellamento dello stesso e la bonifica del suolo e del sottosuolo a cura e spese del titolare.
Pesanti le sanzioni pecuniarie previste in caso di mancato invio di tale autocertificazione. Questi i casi di incompatibilità - relativamente ai profili di circolazione stradale - degli impianti esistenti distinti a seconda che ricadano o meno all'interno del centro abitato delimitato con apposito atto adottato dal Comune:
• se l'impianto è privo di sede propria per cui il rifornimento tanto dell'utenza quanto dell'impianto avvenga sulla carreggiata, secondo la definizione che ne dà il codice della strada;
• se l'impianto è situato all'interno di aree pedonali, secondo la definizione che ne dà il codice della strada.
Se l'impianto invece ricade all'esterno del centro abitato, i motivi di incompatibilità sono:
• se ricade in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;
• se ricade all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
• se l'impianto è privo di sede propria per cui il rifornimento tanto dell'utenza quanto dell'impianto avvenga sulla carreggiata, secondo la definizione che ne dà il codice della strada.

Ncc e altre forme di trasporto
La legge 124/2017 conferisce al Governo un'espressa delega legislativa per approvare - entro 12 mesi - un decreto legislativo per la riforma della vigente normativa (a oggi rappresentata dalla legge 21/1992) in materia di autoservizi pubblici non di linea in osservanza di precisi vincoli fra i quali la garanzia del diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto a quelli di linea ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei, l'assicurazione dell'adeguamento di un'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono tramite applicativi web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti, la promozione di maggiori standard concorrenziali e qualitativi, una migliore tutela del consumatore.
Infine, con una puntuale modifica dell'articolo 84 del codice della strada, si prevede che da oggi in poi l'impresa esercente l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente di autobus, cioè i veicoli con più di 9 posti, possa utilizzare veicoli di proprietà di altra impresa che svolga la stessa attività e iscritta al Ren (Registro Elettronico Naizonale), acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©