Amministratori

Senza verbale di contestazione è illegittima la chiusura del locale per la vendita di alcolici fuori orario

di Domenico Carola

I giudici della I sezione del Tar Lazio, con la sentenza n. 9891/2017, hanno ritenuto che la mancanza del verbale non consente la sanzione della chiusura di un locale notturno per non aver interrotto la somministrazione di alcolici dopo l'orario consentito.

Il fatto
La polizia municipale di Roma Capitale aveva effettuato un controllo in un locale di pubblico intrattenimento danzante e di somministrazione di alimenti e bevande all'esito del quale non era stato redatto nè rilasciavano al gestore alcun atto. Solo successivamente allo stesso veniva comunicato l'inizio di avvio del procedimento sanzionatorio per mancata interruzione della somministrazione di alcolici dopo le ore 2.00. La prefettura, anche in presenza di memorie difensive presentate dopo l'accesso agli atti del procedimento, disponeva la chiusura di sette giorni del locale. Il legale rappresentante della società ha impugnato il provvedimento perché in occasione del sopralluogo non era stato redatto né consegnato alcun verbale di contestazione, ma solo inviata successivamente alla Prefettura la relazione, di tal che il gestore del locale non aveva potuto conoscere le contestazioni formulategli e che la contestazione, era errata perché al momento del sopralluogo nel locale non era in corso alcuna somministrazione di bevande alcoliche ma unicamente il consumo delle bevande precedentemente acquistate.

La decisione dei giudici amministrativi
Il ricorso è stato accolto in quanto i giudici hanno incontrovertibilmente accertato dagli atti in causa che in occasione del sopralluogo della Polizia municipale nessun verbale di contestazione è stato redatto né consegnato. Inoltre il verbale non è nemmeno stato inviato successivamente al gestore del locale, in quanto gli agenti accertatori si sono limitati a inviare successivamente alla Prefettura una relazione in ordine al sopralluogo effettuato. Il fatto integra chiaramente una omissione procedimentale che inficia la legittimità del provvedimento di contenuto sanzionatorio in questa sede impugnato. La mancanza di un verbale dal quale risulti, infatti, quanto riscontrato dagli agenti al momento del sopralluogo, non consente di ritenere accertato il presupposto per l'emissione dell'ordine di chiusura, ovvero la somministrazione in quel momento di bevande alcoliche.Tale carenza, inoltre, ha impedito alla parte interessata di poter contraddire con riferimento alle circostanze poste alla base del provvedimento sanzionatorio. La fondatezza di tale censura comporta l'accoglimento dell'impugnazione, senza che residui alcun interesse all'esame delle ulteriori censure, anche considerato che la chiusura del locale è stata disposta per un periodo di giorni 7 e che il Tribunale ha accolto anche l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

La sentenza del Tar Lazio n. 9891/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©