Amministratori

Autovelox nelle strade urbane, serve la banchina per la sosta d’emergenza dei veicoli

di Federico Gavioli

Il Tribunale di Firenze, sezione II civile, con la sentenza n. 3055/2017, nell'accogliere il ricorso di un cittadino contro una multa elevata con l'autovelox, ha stabilito che nelle strade urbane di scorrimento è possibile attivare il controllo elettronico della velocità dei veicoli nei centri abitati, tuttavia, oltre all'autorizzazione della Prefettura è necessario che la strada abbia una banchina idonea che consenta la sosta di emergenza dei veicoli.

Il caso
A seguito di sentenza del Giudice di Pace, che aveva confermato la legittimità dell'infrazione al Codice della strada a carico di un cittadino per il superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura autovelox, il cittadino stesso ha proposto appello davanti al Tribunale ordinario insistendo sul fatto che era illegittimo il posizionamento dell'apparecchio di rilevazione a distanza dell'infrazione, in quanto il viale in cui gli era stata elevata la multa non aveva quelle caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada.
Secondo il cittadino ricorrente il sistema delle infrazioni al Codice della Strada è improntato alla regola della contestazione immediata delle infrazioni e solo quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendano sostanzialmente pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata, l'ordinamento ammette la contestazione differita.
L'articolo 201, comma 1-bis, del Codice della Strada, quindi, ammette la possibilità di contestazione non immediata dell'infrazione con postazione autovelox, esclusivamente sulle strade di cui alle lettere A-B-C-D dell'articolo 2 , comma 2, del Codice della Starda.

Le tesi del Comune
Il Comune opponendosi alla richiesta del ricorrente ha insistito sul fatto che il viale oggetto della contravvenzione avrebbe le caratteristiche della strada urbana di scorrimento in quanto vi è differenza tra immissioni e intersezioni e il semaforo è previsto per le intersezioni con attraversamento trasversale della carreggiata; le banchine sono esistenti essendovi uno spazio tra la fine della carreggiata e l'ostacolo laterale, e d'altra parte la legge nel definire la banchina nulla dice sulle sue dimensioni e dunque anche uno spazio come quello presente del viale ben può essere qualificato banchina.

L'analisi del Tribunale
Il Tribunale nell'analizzare il ricorso rileva preliminarmente che tra i requisiti minimi indispensabili della strada urbana di scorrimento vi è la banchina pavimentata a destra; la banchina viene così definita dall'articolo 3 del Codice della strada: «è la parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati».
È pur vero che questa definizione non indica le dimensioni della banchina, ma le stesse appaiono ricavabili dalla sua funzione e dal fatto che la loro presenza necessaria sia comune alle seguenti altre strade: 1) autostrade; 2) strada extraurbana principale. In tutti questi tipi di strade quindi il legislatore ha inteso garantire la fluidità del traffico e la sua scorrevolezza anche mediante le banchine «a destra»; ciò in previsione della necessità di sosta di emergenza degli utenti della strada.
Il Tribunale evidenzia che l'utilizzo della congiunzione “o” a proposito delle caratteristiche dell'autostrada, la quale deve avere la corsia di emergenza “o” la banchina, è particolarmente rivelatrice della funzione della banchina, funzione evidentemente omogenea rispetto a quella della corsia di emergenza.
Il giudice del merito rileva come la sosta di emergenza nella strada di scorrimento come nella autostrada è un'evenienza tutt'altro che improbabile; tutto ciò non deve però ostacolare la scorrevolezza del traffico mediante l'occupazione della carreggiata; la banchina è dunque l'area dedicata a queste necessità.
Secondo un orientamento della Cassazione è stato osservato che «essa fa parte della struttura della strada e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata» (22775/2013; 5445/2006). E così è stato affermato che il gestore della carreggiata è tenuto a mantenere in buono stato anche la banchina laterale, proprio in vista di questa funzione di sosta di emergenza, per cui la banchina laterale che frani giù in basso in occasione di una sosta di emergenza, e causi un danno costituisce violazione del dovere di custodia a carico del gestore.
Nel caso in esame il giudice rileva che nel viale nel quale è stata elevata la multa con l'autovelox non esistono spazi che possano assolvere a questa funzione, piuttosto esistono spazi destinati ad ospitare cassonetti e fermate di autobus o altri ingombri.
Alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel richiamare la necessità di verificare la misura di quegli spazi hanno considerato rilevanti le dimensioni della banchina escludendo che qualsiasi spazio, anche minimo, possa essere considerato “banchina”, come sostenuto dal giudice di Pace, e ancor meno quando si tratti di uno spazio destinato ad attività diverse dalla sosta di emergenza, perché sia occupato stabilmente da ingombri. Per queste ragioni la strada in questione non potrebbe considerarsi strada urbana di scorrimento in quanto difetta questo requisito strutturale essenziale previsto dalla legge.
Il Tribunale rileva che la qualificazione prefettizia del viale in cui è il cittadino ricorrendo è stato multato con l'autovelox non è conforme alla legge e pertanto deve essere disattesa; ne consegue che la rilevazione elettronica della velocità dell'auto condotta dal ricorrente è illegittima. Deve, pertanto, essere revocata la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la legittimità del verbale e della relativa sanzione.

La sentenza del Tribunale di Firenze n. 3055/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©