Amministratori

L’apparecchiatura omologata salva l’amministrazione

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25026/2017, ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di un automobilista; la multa elevata dalla polizia municipale, per l'attraversamento con il semaforo rosso è legittima e l'eventuale malfunzionamento dell'apparecchio deve essere provato dall'automobilista.

Il caso
Con uns sentenza del marzo 2012, il Tribunale aveva accolto l'appello proposto da un automobilista nei confronti del Comune ; i giudici di merito, ribaltando la sentenza del Giudice di pace, hanno annullato il verbale di accertamento, relativo alla violazione dell'articolo 146/3 del Codice della strada (attraversamento con impianto semaforico rosso). A tal fine i giudici del merito hanno ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l'osservanza delle disposizioni per il montaggio dell'apparecchiatura, le modalità di posizionamento e l'ubicazione esatta di essa.

L'analisi della Cassazione
I giudici di legittimità, richiamando precedenti orientamenti giurisprudenziali su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune, ribadiscono che «In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 c.d.s.».
Con specifico riferimento alla violazione dell'articolo 146, comma 3 del Codice della Strada (avere proseguito la marcia con il semaforo rosso) i giudici di legittimità evidenziano di aver in precedenza già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell'articolo 201, comma 1-ter, del medesimo codice, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati e utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
La decisione del Tribunale, per la Corte di cassazione, è dunque erronea nella parte in cui ha ritenuto che l'Amministrazione comunale fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede, perché l'elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell'infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata.

La sentenza della Corte di cassazione n. 25026/2017

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