Amministratori

Per la multa è sufficiente il cartello verticale

I giudici della V sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24779/2017 hanno ribadito che la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria in quanto assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto.

Il caso
Una automobilista fa opposizione al verbale con cui era stata contestata la violazione dell'articolo 7, commi primo, lett. f), e 15, codice della strada, per avere parcheggiato la vettura in area a pagamento senza esporre il biglietto cosiddetto gratta e sosta. Il ricorso viene rigettato sia dal Gdp che dal Tribunale. L'automobilista ricorre in Cassazione eccependo che il verbale notificato con sistema meccanizzato manca di attestazione di conformità al documento informatico, inoltre, nel caso di specie, mancava la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, e che la presenza della segnaletica verticale non era sufficiente a indicare che la sosta era permessa dietro pagamento della tariffa.

La decisione
La Cassazione respinge il ricorso in quanto la mancanza di attestazione di conformità non è motivo di invalidità della contestazione effettuata mediante notificazione del verbale, se redatto con sistema meccanizzato e in ordine alla mancanza di segnaletica orizzontale riteneva che la sufficienza del cartello a documentare la disciplina dell'area risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria perché siano assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto (Cass. 14 ottobre 2009, n. 21883).
Ai sensi dell'articolo 38 del codice gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Inoltre la stessa norma stabilisce che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Pertanto, ribadiscono gli Ermellini, la presenza della segnaletica stradale indicativa della sosta a pagamento, con i parametri, fasce orarie e importo, della tariffa applicata alla sosta dei veicoli imponeva all'automobilista di attenersi alla prescrizione da essa derivante, prescindendo dalla mancata presenza degli stalli blu, la cui apposizione non è condizione di validità dell'obbligo.
L'apposizione di segnaletica orizzontale si sostanzia in una misura meramente rafforzativa dell'obbligo stesso, la cui previsione, attuazione o ritardata attuazione non incide sulla validità di quanto ordinato e prescritto nelle forme legali. Illogicamente si è preteso quindi di far prevalere sul segnale verticale non un segnale contrastante, ma l'assenza di un segnale rafforzativo di quello esistente, assenza che paradossalmente avrebbe addirittura annullato la prescrizione.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 24779/2017

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