Amministratori

Circolazione stradale, il proprietario deve conoscere l'identità del soggetto a cui affida l'automobile

di Daniela Dattola

Il proprietario di un veicolo è sempre tenuto a conoscere l'identità del soggetto a cui lo affida. In caso di incapacità di identificare il nome di tale soggetto e di comunicarlo all'Autorità competente risponde personalmente per inosservanza colposa del dovere di vigilanza sull'affidamento del proprio mezzo di trasporto, per le sanzioni amministrative previste dal combinato disposto degli articoli 126-bis comma 2 e 180 comma 8 del Codice della strada.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza n. 29593 dell'11 dicembre 2017.

La responsabilità del proprietario e le sanzioni
Il proprietario del veicolo è responsabile della circolazione del mezzo sia nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, sia nei riguardi dei terzi. Di conseguenza è sempre tenuto a conoscere l'identità dell'utilizzatore del veicolo in sua assenza e a comunicarla all'organo di polizia entro sessanta giorni dalla data di notificazione del verbale di contestazione dell'infrazione stradale che non è stato possibile contestare immediatamente, anche ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida (articolo 126-bis comma 2 del Codice stradale). Se il proprietario, ovvero altro soggetto obbligato in solido (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati del conducente del mezzo, è soggetto in prima ed unica persona alla sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 286 a 1.143 euro. Ma non basta. L'inosservanza del dovere di collaborazione con l'Autorità è sanzionata con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 422 a 1.697 euro, in base al combinato disposto degli articoli 126-bis comma 2 e 180 comma 8 dello stesso Dlgs n. 285 del 1992 (come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 gennaio 2005 n. 27). La concorrente responsabilità amministrativa del proprietario (a cui, eventualmente, si può ancora aggiungere la responsabilità civile verso i terzi danneggiati a seguito della circolazione del veicolo) si fonda sul principio generale della responsabilità per colpa del proprietario del bene, qui rilevante sotto la specie di inosservanza negligente del dovere di vigilare sull'affidamento del veicolo, in maniera tale da essere sempre in grado di adempiere al proprio dovere individuale di comunicare l'identità del conducente trasgressore.

La responsabilità in caso di comodato
La giurisprudenza ha individuato un solo caso in cui l'inottemperanza all'invito dell'Autorità di polizia per fornire informazioni o esibire documenti del trasgressore può costituire giustificato motivo. È il caso in cui il proprietario dimostra di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuare la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione (Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 16 ottobre 2009 n. 22042), “indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati”, incluso quello all'istruzione . Il proprietario non può invece sottrarsi all'obbligo previsto dall'articolo 180 comma 8 del Codice stradale “in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno uso” (Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 3 giugno 2009 n. 12842).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©