Amministratori

Sala giochi, le distanze dai luoghi sensibili si applicano anche al trasferimento di attività autorizzate

di Guido Befani


Il gestore che trasferisce la sala giochi in nuovi locali deve rispettare comunque le distanze regolamentari dai luoghi sensibili, dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettano la distanza minima prevista dal Regolamento edilizio. È quanto afferma il Tar Venezia, con la sentenza n. 35/2018.

Il fatto
Il Tar Venezia è intervenuto affermando la legittimità dell'annullamento di una scia motivato dal trasferimento di un'attività di tabaccheria ed edicola con installazione di apparecchi per il gioco lecito a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili (Chiesa parrocchiale, scuola primaria, ufficio postale e parco).

La decisione
Con specifico riferimento alla questione relativa alla applicabilità dei limiti spaziali anche ai casi di mero trasferimento in nuovi locali di una attività già in precedenza autorizzata, il Collegio ha avuto modo di rilevare come non possa cogliere nel segno la censura del ricorrente volta a rimarcare la differenza tra “apertura di nuova sala giochi” e mero “trasferimento della sala giochi in nuovi locali”, al fine di limitare l'ambito di applicazione del divieto di cui al Regolamento edilizio solo alla prima ipotesi. Per il Collegio, infatti, pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all'adozione del Regolamento edilizio in questione, il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la “apertura” della medesima in locali diversi da quelli ove precedentemente l'attività era svolta. Inoltre, la stessa dizione “apertura di sale pubbliche da gioco” prevista dal Reu, non deve essere intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi. Tale interpretazione “fisica-materiale” è corroborata dal tenore letterale del medesimo Reu: all'articolo 30 recita che la “apertura di sale pubbliche da gioco” viene espressamente riferita ai “locali”, in tal modo palesandosi che la nozione di “apertura” viene ricollegata al luogo spaziale (i locali) ove la sala giochi è situata. Considerando altresì che, nel medesimo articolo 30, con riferimento agli apparecchi per il gioco di azzardo lecito, si parla di “collocazione”, lemma che ha un chiaro significato fisico e spaziale.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, l'articolo 30, nel prevedere il divieto di “apertura di sale pubbliche da gioco” a distanza inferiore a 500 metri rispetto a determinati luoghi sensibili, vuole semplicemente cristallizzare lo status quo, evitando di pregiudicare coloro che già gestiscono sale da gioco in locali situati a distanza inferiore a 500 metri dai suddetti luoghi. Tuttavia, ciò non toglie che, qualora si voglia trasferire la sala giochi in nuovi locali, è obbligo del gestore rispettare comunque il divieto regolamentare, dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista dal Regolamento edilizio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©