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Eccesso di velocità, lo sforamento di soli 0,1 Km/h determina la sanzione più grave

di Daniela Dattola

É corretta la contestazione da parte dei verbalizzanti della violazione del superamento dei limiti di velocità in misura compresa tra 10 e 40 chilometri orari nel caso in cui una automobilista abbia tenuto una velocità di 85,1 chilometri orari in un tratto di strada in cui il limite è di 70. In applicazione del sistema codicistico degli scaglioni, è stata correttamente contestata la sanzione più grave, anche se lo sforamento dal limite previsto, dopo aver applicato il margine di tolleranza minima di 5 chilometri orari stabilito dall'articolo 345 comma 2 del Dpr n. 495/1992, è di soli 0,1 chilometri orari.
Lo ha deciso la Corte di cassazione, sezione VI, con ordinanza n. 3781/2018.

Gli importi delle sanzioni per scaglioni
L'articolo 142 del Codice della strada punisce l'inosservanza dei limiti di velocità, in ossequio al principio della proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzionata comminata, con:
• la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 41 a 169 euro in caso di superamento dei limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari (comma 7);
• la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 169 a 680 euro in caso di superamento dei limiti massimi di velocità di oltre 10 e non oltre 40 chilometri orari (comma 8).

Il caso
Una automobilista ha ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale che aveva respinto il gravame azionato dalla ricorrente osservando che la rilevata velocità di 85,1 chilometri orari (pari ad uno sforamento di 10,1 chilometri orari rispetto al limite previsto di 70 chilometri orari) rientrava perfettamente nella previsione della norma contestata: il comma 8 dell'articolo 142 del Codice stradale. Questo, in quanto “l'entità dello scostamento poteva rilevare ai fini della determinazione della sanzione”, ma non sulla correttezza della sanzione contestata, come invece preteso dall'appellante. Anche in cassazione l'appellante insisteva per l'applicazione della sanzione prevista dalla fattispecie meno grave di cui al comma 7 dell'articolo 142 del Dlgs n. 285/1992, sostenendo che lo sforamento accertato sarebbe stato scusabile e rilevante solo ai fini della propria colpevolezza, a pena, altrimenti, di violare il principio di flessibilità della proporzionalità della sanzione che governa la materia dell'eccesso di velocità.

La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso osservando che:
• nel sistema delineato dall'articolo 142 del Codice della strada “la proporzionalità è assicurata dalla previsione di scaglioni di velocità, ai quali corrispondono sanzioni progressivamente più elevate, e la struttura della norma, con la indicazione «non oltre […] Km/h», assume il valore 0,1 come elemento che determina il passaggio dall'uno all'altro scaglione”;
• la doglianza della ricorrente, ove condivisa, si risolverebbe “nella individuazione da parte del giudice di un diverso limite tra uno scaglione e l'altro, cioè nella riscrittura della norma sanzionatoria, ciò che appare in contrasto con il principio di legalità”.
Di conseguenza, invocare l'applicazione dell'articolo 7 comma 10 del Dlgs n. 150/2011, secondo il quale il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, appare del tutto inconferente, appurato che la ricorrente stessa non contesta la propria responsabilità in punto commissione della violazione, ma unicamente in punto applicazione della sanzione applicata, affermando che lo 0,1 chilometri orari dopo la cifra 80 non potrebbe considerarsi matematicamente certa.

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