Amministratori

Paga i danni il dirigente che fa scattare in ritardo l’autotutela

di Giuseppe Nucci

Si configura la responsabilità amministrativo-contabile a carico del dirigente che, adottando in ritardo i necessari provvedimenti di autotutela, provoca danni a carico dell’ente pubblico.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 109/2018 della Corte dei Conti, seconda sezione centrale di appello.

Le violazioni stradali accertate con autovelox
Un Comandante della Polizia municipale veniva citato a giudizio davanti alla Corte dei conti in relazione alle spese che l’ente aveva dovuto sostenere per la notificazione di numerosi verbali di infrazione al codice della strada, nonché per quelle conseguenti alla soccombenza nei giudizi di annullamento di numerosi verbali. In particolare le violazioni riguardavano il superamento dei limiti di velocità in una specifica strada del centro abitato accertate con l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa nonostante l’installazione di tale apparecchiatura contrastasse con le disposizioni dettate per ultimo con il Dl n. 151/2003; la strada rientrava nella categoria di quelle in cui sarebbe stato possibile operare solo con sistemi di rilevazione della velocità che consentivano la contestazione immediata e non, come invece era avvenuto, mediante un’apparecchiatura autovelox fissa.
Il giudizio si concludeva con l’assoluzione del Comandante dei Vigili Urbani per l’assenza di colpa grave e, a seguito di ciò, veniva interposto appello dalla Procura.

La sentenza
Nell’appello veniva accolta la richiesta dell’organo requirente e, in riforma della sentenza di assoluzione di prime cure, veniva condannato il convenuto per la sussistenza di un danno erariale in relazione alle spese relative alla soccombenza nei giudizi di annullamento instaurati avverso i verbali di infrazione al codice della strada per il superamento dei limiti di velocità unitamente alle spese per la notifica dei verbali.
Il giudice, contrariamente a quanto statuito nella sentenza di primo grado, affermava infatti che il quadro normativo non consentiva l’inclusione, come invece avvenuto, delle strade urbane di quartiere e delle strade locali tra le categorie viarie sulle quali era possibile installare strumenti operativi fissi di rilevazione automatica della velocità.
Di conseguenza non poteva essere giustificato l’erronea applicazione della normativa, tanto più da un dipendente di elevata qualificazione tecnica e professionale quale, appunto, un dirigente dell’Ufficio di Polizia locale.
Inoltre la Sezione evidenziava come a seguito della circolare chiarificatrice del Ministero dell’Interno del 14 agosto 2009 il Comandante della Polizia Locale aveva provveduto a disattivare il rilevatore alla fine di quel mese, senza però adottare alcuna iniziativa per porre l’ente al riparo dai prevedibili contenziosi che di lì a poco sarebbero stati instaurati.
In concreto, il dirigente avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela annullando i verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dando corso alla loro notifica.
A tale evidente omissione, tra l’altro preceduta da richieste di annullamento sistematicamente rigettate dal Comando di Polizia Municipale, veniva posto rimedio (in ritardo) con l’intervento in autotutela avvenuto solo nel maggio del 2010, con efficacia ex nunc, e cioè quando l’evento dannoso si era già perfezionato a carico del Comune.
In conclusione il Collegio riconosceva la colpa grave ma, in punto di quantificazione del danno, intravedeva nel provvedimento di autotutela un ravvedimento del convenuto idoneo a limitare gli effetti pregiudizievoli della sua condotta e, pertanto, riteneva di esercitare il potere riduttivo nella misura del 40% del danno.

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