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La vendita di prodotti scaduti non configura il reato di commercio di sostanze alimentari nocive

di Daniela Dattola

Il reato di cui all’articolo 444 del Codice penale non si configura attraverso la mera commercializzazione di prodotti alimentari con data di preferibile consumazione spirata, poiché tale reato, rientrando nel novero di quelli di pericolo concreto, sussiste laddove gli alimenti abbiano la reale capacità di arrecare danno alla salute.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza numero 16108 del 12 aprile 2018.

La differenza tra il «termine minimo di conservazione» e la «data di scadenza»
La dicitura «da consumarsi preferibilmente entro» indica la data sino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, così come definito dall’articolo 10, oggi abrogato, del Dlgs n.109/1992: “Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.
Ciò, al fine di consentire al consumatore “… una immediata e certa identificazione della data di scadenza, eliminando ogni possibilità di dubbi o incertezze interpretative” (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza numero 2048 del 23 febbraio 2000).
Superato il termine minimo di conservazione è ancora possibile consumare il prodotto. Esso, infatti, fa riferimento unicamente alle caratteristiche organolettiche e di gradimento del prodotto, piuttosto che alla sua sicurezza.
La data di scadenza, invece, indica la data entro la quale il prodotto dev’essere consumato, a pena di costituire un pericolo per la salute di chi lo consuma.
Detta data è espressa con la formula «da consumarsi entro», alla quale fa seguito l’indicazione della data.

L’illecito amministrativo
La produzione e la messa in vendita di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l’indicazione del termine minimo di conservazione integra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 18 comma 1 del citato Dlgs n. 109/1992.

Quando si configura il reato di vendita di alimenti pericolosi per la salute
L’articolo 444 del Codice penale punisce: “chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all’alimentazione, non contraffatte né alterate, ma pericolose per la salute pubblica”.
In particolare, ai fini dell’integrazione del reato, è necessario “che le sostanze destinate all’alimentazione siano già potenzialmente e concretamente nocive al momento della vendita” (Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza numero 11500 del 22 dicembre 2010).
È quindi sufficiente che “una sostanza alimentare abbia attitudine a recare nocumento alla salute pubblica, attitudine che il giudice può desumere da qualsiasi mezzo di prova” (Cass., sez. I penale, sentenza n. 3532/2007).

La necessità del pericolo concreto
Il delitto in esame è un reato di pericolo concreto, nel senso che per la sua sussistenza è sufficiente che le sostanze alimentari siano idonee ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, non bastando la pericolosità valutata astrattamente come situazione meramente ipotetica.
È necessario accertare, caso per caso, l’attitudine della sostanza a recare nocumento.

Il fatto
Il ricorrente, farmacista, ha venduto una confezione di latte in polvere per lattanti, la cui data di preferibile consumazione era scaduta all’atto della messa in vendita.
I genitori del bambino, che era stato male dopo l’assunzione del prodotto, aveva quindi denunciato il fatto, attribuendo le lesioni sofferte da loro figlio esclusivamente all’assunzione del latte.
La Corte d’Appello, diversamente dal Tribunale, aveva invece assolto il farmacista dal reato di cui all’articolo 444 Cp, ritenendo che mancasse la prova del cattivo stato di conservazione del latte e della riconducibilità dei disturbi presentati dal bambino all’assunzione del suddetto alimento.

La decisione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, osservando quanto segue:
- la rilevanza penale della messa in vendita di sostanze alimentari nocive è legata “non già al dato formale del commercio di alimenti la cui data … di preferibile consumazione sia già spirata, ma … al dato sostanziale della pericolosità in concreto;
- il reato di cui all'articolo 444 Cp “è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno”.

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