Amministratori

Il Comune non risponde dei danni da maltempo eccezionale subiti dall'impresa

di Federico Gavioli

I danni riportati dall'azienda per le forti piogge e le inondazioni non sono addebitabili al Comune che, pertanto, non è tenuto a risarcire il danno subito dall’imprenditore. La Corte di cassazione con la sentenza n. 11802/2018, ha rigettato il ricorso di una ditta nei confronti del Comune per i danni subiti: i giudici di legittimità, nel ritenere il Comune non responsabile, affermano che neppure una rete fognaria efficiente avrebbe salvato l'azienda dalle inondazioni subite.

Il contenzioso
La vicenda vede protagonista un'impresa, che aveva chiamato in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento del danno subito dall'azienda e dall'immobile di proprietà per via delle precipitazioni del settembre 2001 a causa dell'inadeguatezza e insufficienza della rete fognaria comunale.
Sia il tribunale, sia la corte d'appello, avevano rigettato il ricorso dell'impresa.
La società è ricorsa in Cassazione, sostenendo che gli esperti della Protezione civile non avevano considerato l'evento come eccezionale e che il decreto governativo rappresentava l'esito finale di un complesso iter procedimentale. Aggiungevano poi che la «mancata attivazione degli strumenti di tutela rappresentati dalle provvidenze governative determinerebbe in assenza di qualsivoglia responsabilità del Comune, in presenza peraltro di comprovata inadeguatezza del sistema fognario, l'assurda conseguenza di non poter ottenere il ristoro dei danni e che l'evento pluviale non avesse caratteristiche di interruzione del nesso di causalità fra la cosa e l'evento lesivo era dimostrato da altre sentenze del tribunale che avevano riconosciuto che l'allagamento si sarebbe potuto verificare anche in presenza di pioggia ordinaria».

L'analisi della Cassazione
Per la Corte di cassazione il ricorso è inammissibile. Con riferimenti all’inadeguatezza del sistema fognario, osservano i giudici di legittimità, resta l'accertamento del giudice di merito secondo cui anche a voler ritenere che il Comune non avesse provveduto alla manutenzione e alla pulizia delle griglie, neppure un sistema perfettamente efficiente avrebbe potuto far fronte all'impeto dell'inondazione, in considerazione anche della particolare conformazione dei luoghi.
La Cassazione, pertanto, nel rigettare il ricorso, condanna l'azienda ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15%, agli esborsi liquidati e agli accessori di legge.

La sentenza della Corte di cassazione n. 11802/2018

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