Amministratori

Concessioni demaniali, sui costi di manodopera e sicurezza non si applica il Codice degli appalti

di Guido Befani

Per le concessioni di beni pubblici demaniali non trova applicazione la puntuale disciplina dettata dal Dlgs n. 50 del 2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici; deve escludersi, pertanto, l’operatività delle previsioni recate dall’articolo 95 del nuovo Codice dei contratti sull’indicazione nelle offerte dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, con l’ulteriore specificazione che anche la disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti del Dlgs n. 50 del 2016 è destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti di compatibilità. È quanto afferma il Tar Lazio, Sezione II-bis, sentenza n. 5686/2018.

La decisione
Il Tar del Lazio è intervenuto affermando la legittimità di procedura indetta dall’Amministrazione comunale di Santa Marinella per la concessione di un bene pubblico demaniale ad uso di stabilimento balneare e relativo arenile.
Nel respingere il ricorso avverso la procedura aperta per la concessione demaniale, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del Dlgs n. 50/2016, per l’affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) sia necessario e sufficiente il «rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».
Per il Collegio, infatti, per le concessioni di beni pubblici demaniali non troverebbe applicazione la puntuale disciplina dettata dal Dlgs n. 50/2016 per le concessioni di servizi e lavori pubblici, con la conseguenza che deve escludersi l’operatività delle previsioni recate dall’articolo 95, con l’ulteriore specificazione che anche la disciplina di cui agli articoli 164 e seguenti è destinata a trovare applicazione subordinatamente alla sussistenza di specifici presupposti e nei limiti della compatibilità (articolo 164, comma 2).
Nello specifico, l’applicazione dell’articolo 95 del Dlgs n. 50/2016 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto non discenderebbe neanche da «autovincoli» predeterminati dall’Amministrazione, tenuto conto della circostanza che la gara è stata indetta ai sensi dell’articolo 37 del Rd 23 maggio 1924, n. 827, mentre è prevista, ai sensi del disciplinare, l’applicazione della disciplina dei contratti pubblici nei limiti della compatibilità delle relative disposizioni.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva nel merito l’infondatezza del ricorso, atteso che la lex specialis se da un lato faceva espresso riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 45, 48, 80 e 93 del Dlgs n. 50/2016, per contro, nessuna disposizione della stessa ha stabilito l’onere di indicazione nelle offerte dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza né, tanto meno, ha correlato alla mancanza di detta specifica indicazione una ipotesi di esclusione, con conseguente inconfigurabilità dell’automatismo espulsivo asseritamente preteso dalla ricorrente.

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