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Lotta alla ludopatia, legittima la norma che impone distanze minime per le scommesse sportive

di Amedeo Di Filippo

È legittima e del tutto conforme al principio di ragionevolezza la norma che impone una distanza minima dai centri sensibili alle attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche. Lo ha affermato il Tar Puglia con la sentenza n. 902/2018.

Il caso
La vicenda riguarda l’impugnazione della nota con cui un Comune ha inibito l'attività di raccolta delle scommesse sportive e ippiche, essendo l'esercizio ubicato a meno di cinquecento metri dai luoghi sensibili. Il ricorrente ha eccepito la irragionevolezza della estensione delle regole limitatrici proprie degli apparecchi da gioco ai centri di scommesse ippiche e sportive perché, a suo dire, in queste ultime da un lato sarebbero rinvenibili profili di abilità assenti invece nell'utilizzo degli apparecchi da gioco, dall'altro vi sarebbe la prudente e diretta attività di intermediazione svolta dal personale nel riguardi dei consumatori-giocatori, assente invece nell'utilizzo di apparecchi da gioco. Inoltre, l'ampiezza del raggio di interdizione (500 metri) determinerebbe, in Comuni di non particolare ampiezza, il sostanziale divieto di rilascio di autorizzazioni all'apertura di sale da gioco, essendo praticamente impossibile ubicare gli esercizi a una distanza conforme a quella legale.

La giusta distanza
Il Tar di Lecce ha dichiarato infondato il ricorso e ha respinto fermamente la pretesa illegittimità costituzionale della norma di legge regionale che impedisce l'apertura di sale da gioco e l'installazione degli apparecchi entro i 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette. Lo scopo della norma, affermano i giudici salentini, è chiaramente quello di tutela di soggetti deboli (in primis i giovani), che trovandosi a frequentare quei luoghi di ordinaria aggregazione sociale potrebbero essere indotti «a facili e illusorie tentazioni di guadagno, divenendo in tal modo vittime del gioco».
Confermata quindi la legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi “sensibili”, in quanto fondati su un parametro, il “bene-salute”, costituzionalmente garantito, che può essere minato tanto dall'utilizzo di apparecchi da gioco quanto da scommesse ippiche e sportive. «In entrambi i casi – è detto magistralmente nella sentenza – è infatti ravvisabile la tentazione ad un guadagno facile e illusorio, a nulla rilevando la fonte (apparecchi da gioco, da un lato; scommesse ippiche e/o sportive, dall'altro) di tale sperato guadagno».

Niente deroghe
Nemmeno può sopperire, a detta del Tar, l'intermediazione del personale addetto ai centri sportivi, «essendo sin troppo evidente che, in fasce deboli della popolazione, l'illusione di un guadagno facile è potenzialmente tale da travolgere ogni profilo di deterrenza». Né risulta leso il principio di libertà di impresa, posto che il legislatore regionale non ha previsto un divieto ma semplicemente un'inibizione all'esercizio di determinate attività a ridosso di centri di aggregazione giovanile. E l'eventuale limite sussistente nei comuni di piccoli dimensioni (che potrebbero non garantire il rispetto del limite di 500 metri) da un lato è un elemento di mero fatto, come tale irrilevante, in secondo luogo è generico e indimostrato, ben potendo in astratto tali esercizi essere ubicati in periferia e pertanto a debita distanza dai luoghi sensibili.

La sentenza del Tar Puglia n. 902/2018

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