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Videosorveglianza in Comune, entro il 30 giugno le richieste di contributo allo Stato

di Paolo Canaparo

I Comuni hanno tempo fino al 30 giugno per presentare le richieste di ammissione al finanziamento statale per realizzare impianti di videosorveglianza contro la criminalità diffusa e predatoria, come prevede il Dl 14/2017 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»).
Sette milioni per il 2017 e 15 milioni all’anno per 2018 e 2019. Le richieste devono essere presentate alla prefettura territorialmente competente che poi, all’esito di una specifica valutazione sulla loro ammissibilità, provvede a trasmetterle al ministero dell’Interno ento il 31 agosto prossimo. La prefettura deve trasmettere anche una propria relazione nella quale, oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, deve fornire un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell’area urbana interessata dall’installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento e attestare l’indice di delittuosità relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato. Quest’ultimo deve dichiarare di possedere la disponibilità delle somme necessarie per assicurare la corretta manutenzione delle tecnologie.

La preventiva valutazione del progetto
Tra le condizioni di ammissibilità al finanziamento, oltre alla sottoscrizione di un patto per la sicurezza tra sindaco e prefetto, occorre che il tracciato di progetto dei sistemi di videosorveglianza che si intendono realizzare non si sovrapponga con quelli già eventualmente installati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi 5 anni.
Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi già realizzati. Il progetto deve essere approvato preventivamente dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduto dallo stesso prefetto. In pratica il comitato è chiamato a verificare preliminarmente la conformità strategica dell’impianto di videosorveglianza proposto alle direttive ministeriali (tra cui la direttiva dell’8 febbraio 2005 n. 558/A/421.2170/456 - Definizione di linee guida in materia) e alle regole sul trattamento dei dati personali. Le valutazioni tecniche potranno essere svolte esaminando gli elaborati allegati all’istanza di ammissione, che dovranno essere almeno riferiti al primo livello di progettazione, redatto in conformità all’articolo 23 del codice dei contratti, secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 2, del decreto sicurezza.
La circolare Interno del 28 marzo 2018 n. 11001/123/111(3) ha suggerito che, nelle attività di valutazione dei progetti sul piano tecnico, il comitato si avvalga dei referenti tecnici territoriali degli impianti di telecomunicazione delle questure. Tale valutazione deve riguardare sia le caratteristiche tecnico-prestazionali, sia la consistenza dell’impianto di videosorveglianza, rapportata alle dimensioni del Comune proponente e ai principali fattori di rischio qualificanti. In particolare, nella considerazione che i dispositivi di videosorveglianza assumono una particolare valenza ai fini del potenziamento della prevenzione generale, occorre assicurare la conformità a uno standard tecnologico che consenta un'effettiva fruibilità dei contenuti video tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, anche per l’interoperabilità dei sistemi tra Forze di polizia e Polizia locale.

L’ammissione al finanziamento
Le richieste di finanziamento saranno valutate da una specifica commissione centrale presso il dipartimento della Pubblica sicurezza che attribuirà un punteggio tenendo conto degli indici di delittuosità della Provincia e di quelli del Comune, relativi all’anno precedente all’esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta.
Si aggiunga l'incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta, valutati secondo gli elementi comunicati dalla prefettura e l'entità numerica della popolazione residente.
A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell’ordine, i Comuni nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, quelli che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli conseguente a fenomeni d’infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato.

La circolare Interno 18 marzo 2018 n. 11001

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