Amministratori

Il Viminale corregge il tiro sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche

di Pippo Sciscioli

Nuove linee guida del ministero dell'Interno per tutelare la pubblica incolumità nell'ambito di manifestazioni pubbliche. Con la circolare 18 luglio, il Viminale mette ordine tra le direttive dell'estate scorsa del Capo della Polizia e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, superando le rigidità emerse dall'applicazione pratica dei modelli organizzativi, nell'ottica di un approccio più flessibile nella gestione del rischio.

Le tre tipologie
La nuova direttiva conferma la distinzione fra tre tipologie di eventi fattispecie:
1. i pubblici spettacoli, soggetti all'autorizzazione in base all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e alla certificazione di agibilità secondo l'articolo 80 del Tulps che devono essere adottate da parte dei Comuni previo parere favorevole della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e previa apposita istanza dell'organizzatore da far pervenire con congruo anticipo;
2. le altre manifestazioni non che non costituiscono pubblici spettacoli, e devono essere autorizzate da parte dei Comuni previa istanza dell'organizzatore da far pervenire con congruo anticipo ma senza la preventiva convocazione della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
3. le manifestazioni disciplinate dagli articoli 18 e 25 del Tulps e cioè riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e cerimonie religiose.
Per le prime due, la circolare puntualizza che il sindaco dovrà informare il Prefetto (trasmettendo la relativa documentazione scritto-grafica preparata dall'organizzatore) per la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo se in fase istruttoria delle istanze vengano in rilievo particolari profili attinenti la security o la safety di tale complessità e delicatezza (si pensi per lo più ad eventi di medie e grandi dimensioni) da richiedere un'analisi coordinata e integrata di varie autorità in relazione al numero dei partecipanti, alla conformazione dei luoghi, alla tipologia di strutture utilizzate. In questa sede saranno definiti i dispositivi di security e safety.

Regole di dettaglio
Per la terza tipologia, invece, il Questore interesserà il Comitato provinciale esclusivamente per quegli eventi con un elevato rischio per il quale si renda indispensabile una valutazione congiunta.
Nel dettaglio delle singoli disposizioni a tutela della pubblica incolumità in occasione di spettacoli e manifestazioni soggette ad autorizzazione, la circolare, fra le altre, richiede:
• una viabilità riservata ai mezzi di soccorso per raggiungere agevolmente l'area della manifestazione;
• una capienza massima con densità di affollamento di persone pari a due persone per mq., con un deflusso di persone di 250 persone per modulo;
• la suddivisione in settori dell'area , ai fini della safety, solo per manifestazioni con affollamento superiore a 10000 persone;
• la presenza di un congruo numero di estintori portatili ovvero di automezzi antincendio;
• la pianificazione a cura dell'organizzatore di procedure da attuarsi in caso di emergenza;
• l'obbligo di comunicazione al pubblico di informazioni circa gli elementi salienti del piano di emergenza prima, durante e al termine dell'evento;
• l'apposizione di segnaletica di sicurezza ben visibile;
• la presenza di operatori di sicurezza in possesso di specifici requisiti professionale in misura pari ad una unità ogni 250 persone presenti nonché la presenza di un coordinatore di funzione ogni venti operatori.

La circolare del ministero

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©