Amministratori

Lotta alla ludopatia, spetta al questore far rispettare le regole regionali sulle distanze di sicurezza

di Daniela Casciola

Per il rilascio della licenza per l'esercizio di sale scommesse e di altri giochi leciti, le Questure devono verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative, regionali o comunali, in materia di distanze minime da luoghi considerati “sensibili”. Si tratta cioè di tutti quei luoghi (prioritariamente gli istituti scolastici) nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili (primariamente i giovani) rispetto alla tentazione del gioco d'azzardo ed all'illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4604/2018.

Il quadro normativo
Numerose Regioni si sono dotate di norme finalizzate a prevenire – proprio attraverso l'imposizione di distanze minime delle sale giochi e scommesse dai luoghi sensibili – l'insorgenza di forma patologiche di ludopatia .
L'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) conferma che anche la localizzazione dei punti di raccolta del gioco è materia che attiene, contestualmente, alla tutela della salute e dell'ordine pubblico ed è sintomatico che entrambe le tutele sono espressamente richiamate nell'ottica della prevenzione dal rischio di accesso al gioco da parte dei soggetti più vulnerabili quali i minori di età.
Le disposizioni del Dlgs 25 novembre 2016 n. 222, nell'ambito della semplificazione dei procedimenti amministrativi, proprio con riferimento alle autorizzazione previste dall'articolo 88 del Testo unico di pubblica sicurezza, espressamente prevedono il solo rilascio da parte del Questore senza obblighi ulteriori per la parte istante di munirsi di ulteriori atti di assenso (fatta eccezione per il rispetto delle condizioni antincendio).

La decisione
Ciò è sufficiente al Consiglio di Stato per ribadire che il Questore è tenuto, per il rilascio dell'autorizzazione, a verificare la sussistenza non soltanto dei requisiti stabiliti dalla legislazione di polizia ma anche di quelli previsti dalle ulteriori fonti normative e ordinamentali, tra le quali assume una specifica valenza proprio la legislazione regionale in materia di rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4604/2018

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