Amministratori

Distanze tra farmacie, l'ente deve individuare la via pedonale più breve

di Gabriele Gagliardini

In sede di verifica della distanza di 200 metri tra due esercizi farmaceutici, strumentale al rilascio di un’autorizzazione al trasferimento di una farmacia, l’Amministrazione deve individuare la «via pedonale più breve» tenendo conto degli attraversamenti pedonali, se ciò è necessario, data la particolare condizione dei luoghi, per la salvaguardia della sicurezza dei pedoni. È quanto affermato dalla terza Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4832/2018.

Il caso
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si sofferma sul concetto di «via pedonale più breve tra soglia e soglia delle sedi farmaceutiche», contenuto nell’articolo 1 della legge n. 468/1975, che viene applicato dalle Amministrazioni ogni qualvolta si debba valutare il rilascio di un’autorizzazione al trasferimento di un sede farmaceutica, al fine di garantire che, anche dopo il trasferimento, tra gli esercizi farmaceutici sia sempre rispettata la distanza minima di 200 metri, come prescritto dal medesimo articolo 1 della legge n. 468/1975.
La controversia sorge dal ricorso proposto dal titolare di una farmacia che impugnava la deliberazione con cui l’Amministrazione sanitaria aveva autorizzato un altro esercizio farmaceutico al trasferimento della propria sede nell’ambito della medesima zona di pertinenza.
Tra le varie doglianze, il ricorrente censurava l’erroneità dell’individuazione da parte dall’Amministrazione del percorso pedonale più breve al fine di assicurare la distanza minima legale tra la propria farmacia e quella oggetto dell’autorizzazione al trasferimento. Secondo il ricorrente, la determinazione della via pedonale più breve, diversamente da come ritenuto dall’Amministrazione, non avrebbe dovuto tener conto degli attraversamenti pedonali. Infatti, in tal modo, «la via pedonale più breve» sarebbe risultata inferiore ai 200 metri, cosicché non sarebbe stata rispettata la distanza minima legale necessaria al rilascio dell’autorizzazione. Tuttavia, la ricostruzione dell’Amministrazione veniva confermata dalla sentenza di primo grado, che era appellata dall’originario ricorrente.

La decisione
La censura dell’appellante è stata respinta anche dal Consiglio di Stato, il quale ha premesso che, per «via pedonale più breve», si deve intendere il percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi.
In applicazione di tale premessa, il Collegio ha rilevato che, nel caso al suo esame, non ricorressero i presupposti per accogliere la tesi secondo cui il percorso pedonale più breve tra le farmacie non dovrebbe tener conto dell’attraversamento pedonale, poiché, in ragione dell’alta densità di traffico che caratterizza la zona di interesse, il pedone sarebbe stato esposto a seri pericoli per la sua incolumità.
Viceversa, la Sezione ha ritenuto ragionevole la determinazione del percorso determinato dall’Amministrazione, tenendo conto degli attraversamenti pedonali, a salvaguardia l’interesse alla sicurezza dei pedoni. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di prime cure.

L’approfondimento
La sentenza in commento conferma un risalente orientamento della giurisprudenza amministrativa (si veda Consiglio di Stato, Sezione IV, 7 luglio 1981, n. 544), secondo il quale l’individuazione del percorso pedonale più breve può prescindere dagli attraversamenti pedonali segnalati, a meno che le circostanze di fatto non siano tali da costituire veri e propri ostacoli materiali all’attraversamento fuori dei punti stabiliti (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4535/2015).
Da tale indirizzo, in definitiva, si può ricavare il seguente principio: se la condizione dei luoghi non è fonte di pericolo per i pedoni, l’individuazione della via pedonale più breve può prescindere dagli attraversamenti pedonali, altrimenti, l’Amministrazione ne deve tener conto a garanzia della sicurezza dei pedoni.

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