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Sgombero immobili occupati abusivamente tra tutele sociali e interventi dei Comuni

di Paolo Canaparo

Su come gestire il diffuso fenomeno dell’occupazione arbitraria degli immobili il ministro dell’Interno ha diramato nuovi indirizzi ai prefetti con la circolare di sabato scorso 1° settembre 2018.
La questione, considerata dall’articolo 11 del Dl 14/2017 (convertito dalla legge 48/2017) e dalla direttiva del 18 luglio 2017, che richiamava la necessità di prevenire efficacemente nuove occupazioni abusive e segnalava il supporto che può essere fornito dal comitato metropolitano per una valutazione, in chiave programmatica e pianificatoria, degli sgomberi degli edifici occupati, soprattutto riguardo alla verifica delle categorie di persone che versano in effettive condizioni di fragilità.
Alla prima direttiva ha fatto seguito quella del 1° settembre 2018, con la quale si è voluto ridare impulso all'attuazione, sia a livello centrale, sia periferico, delle sinergie interistituzionali, ribadendo la centralità del comitato metropolitano per gli accennati profili programmatori e di quello provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per il ripristino della legalità e la salvaguardia dell'ordine pubblico.

La circolare del 1° settembre
Con la circolare di sabato scorso, accanto al richiamo a iniziative orientate alla prevenzione, il Viminlae ha inteso segnare un cambio di passo in merito all’esecuzione degli sgomberi, anche in ragione del consolidamento di un orientamento giurisprudenziale volto a condannare il ministero a risarcimenti molto gravosi in base a un’asserita inerzia che avrebbe determinato un’illegittima compromissione dei diritti fondamentali di proprietà e dell’iniziativa economica.

Il censimento degli occupanti
Per assicurare la massima tempestività dell'iter istruttorio preordinato all'esecuzione dello sgombero, la circolare richiama l'esigenza di un censimento degli occupanti, da condurre, anche in forma speditiva, sotto la regia dei servizi sociali dei Comuni e, laddove occorra, con l'ausilio dei soggetti del privato sociale, in modo da acquisire un complessivo quadro della situazione e, in particolare, delle ricadute sul piano sociale e su quello della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'esecuzione dello sgombero.
In particolare, il censimento dovrà essere finalizzato alla possibile identificazione degli occupanti e della composizione dei nuclei familiari, con segnato riguardo alla presenza all'interno degli stessi di minori o altre persone in condizioni di fragilità, oltre alla verifica della situazione reddituale e della condizione di regolarità di accesso e permanenza sul territorio nazionale. Nello stesso contesto potrà essere verificata anche l'esistenza di legami di carattere sociale idonei ad assicurare forme di sostentamento agli interessati.

L’adozione di interventi di sostegno non negoziabili
L’esito di tale censimento consentirà di individuare quei soggetti interessati dall'esecuzione dello sgombero per i quali si abbia fondato motivo di ritenere in situazione di fragilità e che sarebbero quindi privi della possibilità di soddisfare, autonomamente o attraverso il sostegno dei loro parenti, le prioritarie esigenze conseguenti alla loro condizione.
Per tali soggetti, i servizi sociali dei Comuni dovranno attivare gli specifici interventi, che, nella misura in cui siano ritenuti sufficienti e adeguati dagli uffici competenti, sulla base di una ponderata valutazione, avuto riguardo anche alle possibilità in concreto dell'ente, non potranno essere considerati in alcun modo negoziabili.
Diversamente, per tutti gli altri occupanti che non si trovino in situazioni di fragilità potrà essere ritenuta sufficiente l'assunzione di forme più generali di assistenza, da rendersi nell'immediatezza dell'evento. Per esempio, potranno essere individuate strutture provvisorie di accoglienza ove poter collocare gli occupanti per il tempo strettamente necessario all'individuazione da parte loro di soluzioni alloggiative alternative.
Nella fase successiva allo sgombero, poi, sarà cura degli enti preposti compiere valutazioni più approfondite e individuare le soluzioni che possano permettere via via di sostenere i percorsi d'inclusione sociale delle persone in situazioni di fragilità, anche all'interno di complessive strategie di intervento condivise con le Regioni.
Una soluzione – quella prospettata dalla circolare – che intende assicurare un più rapida liberazione degli immobili occupati, nel contemperamento, pure alla luce della giurisprudenza, dei diversi interessi che vengono in rilievo in relazione agli sgomberi, con ciò ritenendo che il diritto di proprietà possa recedere limitatamente ed esclusivamente a fronte di quelle situazioni in grado di pregiudicare l'esercizio da parte degli occupanti degli impellenti e irrinunciabili bisogni primari per la loro esistenza, collegati a una particolare condizione di vulnerabilità.

La circolare del 1° settembre 2018

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