Amministratori

Telefoni cellulari, meno antenne per salvaguardare il paesaggio

di Mauro Calabrese

Non serve l’apposizione di un formale vincolo storico o paesaggistico per tutelare il tradizionale valore culturale e ambientale dei piccoli Comuni italiani dall’installazione selvaggia delle antenne per la telefonia mobile, perché il valore di utilità pubblica della tutela del patrimonio storico, culturale e ambientale di una comunità, compreso il paesaggio, prevale sull’interesse pubblico al miglioramento della qualità del segnale dei telefoni cellulari.

Consiglio di Stato
In tal senso si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione III, nella sentenza 10 settembre 2019, n. 5311, ritenendo legittimo il diniego apposto da un piccolo Comune delle Marche all’installazione di una antenna telefonica su uno dei tre colli rappresentati nello stemma comunale, a tutela della tradizione rurale e dell’assetto paesaggistico, perché il «Piano comunale di localizzazione degli impianti di telecomunicazione» non impone un divieto assoluto e perché non è sempre necessaria l’apposizione di un formale vincolo storico-paesaggistico, avendo prevalente valore di utilità pubblica la tutela del patrimonio e dell’identità storico-culturale di una comunità locale rispetto al miglioramento della qualità del segnale o dell’area di copertura dei cellulari.
In appello, i giudici di Palazzo Spada hanno così ribaltato la decisione del Tar delle Marche che, accogliendo le doglianze di una azienda di telecomunicazioni, aveva dichiarato illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale all’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, unitamente al Piano comunale di localizzazione, su uno dei colli del territorio comunale, di tradizione prevalentemente rurale ed agricola.

Tradizione araldica
Il diniego opposto dal Comune all’istanza di localizzazione di una nuova antenna su di un colle privo di costruzioni e coperto solo da alberi, si basa sul presupposto dell’impatto visivo negativo che l’antenna avrebbe causato dalla piazza del centro storico, dotata di belvedere, sulla valle sul cui sfondo si ergono i tre colli raffigurati anche nello stemma araldico comunale, ritenendo che il danno all’integrità del paesaggio e alla tradizione storica e ambientale, prevalentemente rurale, avrebbe inciso negativamente sulla stessa identità culturale del Comune, non giustificata da un mero miglioramento della qualità del segnale.

Tutela rurale
Ad avviso dei giudici amministravi, va sostenuto l’interesse generale della piccola comunità rurale alla difesa del paesaggio tradizionale, quale espressione della propria identità storica e culturale, nel bilanciamento con altri interessi generali, specie nella pianificazione della localizzazione degli impianti di telecomunicazione, non ritenendo indispensabile l’apposizione di un formale vincolo paesaggistico o ambientale.
Anche se la normativa qualifica le antenne quali opere di urbanizzazione primaria, il Piano comunale, senza prevedere un divieto assoluto e generalizzato su tutto il territorio, può legittimamente imporre una preventiva valutazione di compatibilità edilizia, urbanistica, ma anche di attinenza con i requisiti ambientali e tradizionali, per salvaguardare l’assetto ambientale, paesaggistico e storico tradizionale del Comune.

Identità culturale
In conclusione, per un verso, la sentenza ribadisce la facoltà dei Comuni, in sede di pianificazione territoriale dell’installazione di impianti di telecomunicazioni, di vietare l’installazione nelle aree comunali più rilevanti per l’identità storico-culturale della comunità locale, come il centro storico, purché senza apporre un divieto assoluto e generalizzato su tutto il territorio comunale.
Ma al tempo stesso, riconosce la potestà dell’Amministrazione locale, nel bilanciamento tra l’interesse generale al miglioramento della qualità del segnale o della copertura del servizio di telefonia mobile e la salvaguardia del tradizionale assetto paesaggistico e ambientale, quale espressione storico-culturale, di dare prevalenza all’utilità pubblica della comunità locale alla tutela della propria identità e testimonianza storica e culturale, nel caso deciso rappresentata dal profilo dei tre colli, consentendo l’eventuale localizzazione delle antenne in altre zone, purché senza compromettere la tutela ambientale del territorio comunale.

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