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Decreto sicurezza, raddoppia la pena per le occupazioni abusive

Il decreto sicurezza approvato il 24 settembre dal Consiglio dei ministri si occupa del fenomeno dell’occupazione abusiva degli immobili e prevede un raddoppio della pena nei confronti dei promotori e degli organizzatori dell’”invasione” o di chi l’ha compiuta a mano armata: la reclusione passa da 2 a 4 anni, la multa da 103/1.032 euro a 206/2.064 euro.

L’articolo 633 del codice penale sanziona l’invasione di terreni o di edifici al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Il reato è punibile a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa e le pene ivi previste sono applicate congiuntamente e si procede di ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una palesemente armata o da 10 persone, anche senza armi oppure se l’edificio occupato è pubblico o ad uso pubblico. Per detto reato è consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche e per i promotori o gli organizzatori delle occupazioni abusive o di chi le ha commesse a mano armata è consentita l’adozione delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria.

Il ministro dell’Interno adotta con un decreto il piano operativo nazionale per prevenire e contrastare le occupazioni abusive e, con cadenza almeno semestrale, monitora il fenomeno. In conformità a detto piano il prefetto elabora il programma provinciale per l’esecuzione degli interventi di sgombero degli immobili occupati. Per definire il programma il prefetto acquisisce il parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui partecipa anche l’ufficio del Pm che procede per detto reato e gli enti territoriali incaricati di assicurare le misure assistenziali per le categoria deboli occupanti l’immobile. Con cadenza semestrale il prefetto comunica il piano provinciale al ministero dell’interno che cura l’aggiornamento di quello operativo nazionale. Si noti che la Cassazione (sentenza 41015/2018) ha assunto una linea rigorosa sulla ricorrenza della prescrizione per i reati di occupazione abusiva aggravata (articoli 633 e 639 bis del codice penale) escludendola qualora l’occupazione sia perdurante nel tempo e continui anche alla data di redazione della sentenza di primo grado. Infatti la Corte afferma che il predetto delitto ha natura permanente in quanto l’offesa al patrimonio pubblico perdura sino a che cessa l’occupazione arbitraria dell’immobile.

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