Amministratori

Decreto sicurezza, dubbi di costituzionalità sui super poteri antimafia dei prefetti

di Amedeo Di Filippo

Il decreto legge sicurezza consegna al prefetto un penetrante potere di adottare interventi straordinari nei casi in cui, pur non essendoci elementi per disporre lo scioglimento dell'ente locale per infiltrazioni mafiose, siano state riscontrate anomalie o illiceità, con la possibilità di giungere alla nomina di un commissario ad acta. L'impianto presenta diversi profili critici rispetto all'autonomia riconosciuta agli enti locali e male si amalgama con quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge concretezza.

Lo scioglimento
L'articolo 30 interviene sull'articolo 143 del Tuel che regola lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali quando emergano concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare o su forme di condizionamento. Gli accertamenti sono di competenza del prefetto, che di norma promuove l'accesso presso l'ente interessato e nomina una commissione d'indagine attraverso la quale esercita i poteri di accertamento entro tre mesi, rinnovabili una volta per pari periodo. Entro 45 giorni dal deposito delle conclusioni della commissione, il prefetto invia una relazione al Ministro dell'Interno e lo scioglimento è disposto con Dpr, con cessazione degli amministratori in carica.
L'articolo 143 contiene ulteriori misure rispetto a quella radicale dello scioglimento. Vi è innanzitutto la possibilità per il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento e qualora ricorrano motivi di urgente necessità, di sospendere gli organi per non più di 60 giorni assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante commissari (comma 12). L'altra è prevista nel caso in cui non sia disposto lo scioglimento ma la relazione prefettizia rilevi la sussistenza di elementi su collegamenti con la criminalità da parte del personale: il prefetto può proporre al Ministro l'adozione di «ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente» (comma 5). Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro emana un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento (comma 7).

Il decreto sicurezza
Il Dl individua nell'articolo 30 un nuovo istituto che consente di adottare interventi straordinari nel caso in cui, all'esito dell'accesso, pur non rinvenendosi gli elementi per disporre lo scioglimento, siano stati riscontrate anomalie o illiceità tali da determinare uno sviamento dell'attività dell'ente. Questo istituto è sistemato al comma 7-bis inserito nell'articolo 143, col presupposto che dalla relazione emergano, «riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati».
Si tratta, dunque, di una situazione che allarga di molto quella indicata al comma 5, circoscritta ai condizionamenti nei confronti del personale (segretario, direttore generale, dirigenti, dipendenti), con possibilità di sospensione dall'impiego, destinazione ad altro ufficio o mansione e avvio del procedimento disciplinare. Il tiro viene ora spostato su tutti i «settori amministrativi», consegnando al prefetto il potere da un lato di individuare «i prioritari interventi di risanamento indicando gli atti da assumere, con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi», dall'altro di fornire «ogni utile supporto tecnico-amministrativo a mezzo dei propri uffici». Decorso inutilmente il termine fissato, il prefetto assegna all'ente ulteriori 20 giorni, scaduti i quali «si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente».

Profili problematici
Diversi profili critici nell'impianto normativo proposto. Nell'ordine, il primo è che viene consegnato al prefetto il potere di indicare all'ente locale i prioritari interventi di risanamento e gli atti da assumere, venendo così a creare una sorta di super-commissario ancor prima che venga nominato quello ad acta, con un predominio dell'amministrazione dell'interno su quella locale che non sembra in linea con l'articolo 114 della Costituzione e che finora è stato legittimato solo nei casi di scioglimento proclamato e mai nei confronti degli amministratori. Questo assetto diventa ancor più critico se letto in combinato con quello introdotto dall'articolo 1 del Ddl concretezza approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 settembre, che consegna al prefetto il potere di segnalare al «nucleo della concretezza» eventuali irregolarità dell'azione amministrativa degli enti locali e chiederne l'intervento, partecipando ai sopralluoghi e alle visite tramite proprio personale. In caso di commissariamento o di esercizio dei poteri sostitutivi, egli può richiedere l'intervento del nucleo «al fine di assicurare la continuità o l'eventuale ripristino dell'attività amministrativa», previsione che non si pone certo in linea con l'articolo 30 del Dl sicurezza.
Il secondo profilo problematico è l'assoluta arbitrarietà del prefetto nel fissare il termine per l'adozione degli interventi di risanamento. Un potere, questo, di significativa estensione che contrasta con l'impianto dello stesso articolo 143 nelle parti in cui appronta procedure e scadenze molto precise a garanzia degli amministratori locali, posto che lo scioglimento è misura radicale che travolge il principio della rappresentanza e deve per questo essere utilizzato con molta accortezza, come hanno raccomandato più volte il giudice amministrativo ma anche la Corte costituzionale.
Il terzo deriva dalla nomina del commissario ad acta per mezzo del quale il prefetto si sostituisce all'amministrazione inadempiente per gli interventi da egli stesso imposti. Si tratta di una ipotesi che travalica l'impianto attuale in quanto la nomina del commissario è sempre stata conseguente allo scioglimento ovvero disposta per un tempo molto limitato com'è al comma 12 dell'articolo 143 e sempre in attesa del decreto di scioglimento.

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