Amministratori

Accesso agli atti, la legge richiede il nesso tra situazione tutelata e documento

di Emanuele Guarna Assanti

La domanda ad accedere agli atti ispettivi e di controllo da parte della Prefettura circa la corretta gestione di un Centro di accoglienza si presenta con contenuto indeterminato e, in quanto tale, non è meritevole di accoglimento in difetto del riconoscimento da parte della legge sul procedimento amministrativo di una azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
È quanto afferma il Tar Catanzaro con sentenza n. 1563/2018.

La vicenda
Si trattava, nel caso di specie, di un ricorso avverso il provvedimento confermativo di diniego di una istanza di accesso agli atti relativi alla corretta gestione di un Centro di accoglienza, compresa la corrispondenza tra la Prefettura e i soggetti affidatari, emesso dalla Prefettura di Crotone e conseguente ordine di consentire l’accesso.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, ha affermato la tutelabilità della propria pretesa in virtù del proprio interesse correlato al diritto di credito maturato (e rimasto inadempiuto) nei confronti dei gestori del Centro, per alcune forniture. Ha, inoltre, lamentato la violazione dell’articolo 25, comma 4, della legge sul procedimento amministrativo, atteso che il provvedimento confermativo di diniego era stato emesso dalla Pa oltre il termine di 30 giorni con conseguenziale formazione del silenzio-accoglimento.
La Prefettura, costituitasi in giudizio, ha richiesto il rigetto della domanda per infondatezza, deducendo la tempestività del provvedimento confermativo del diniego e la inaccoglibilità dell’istanza poiché effettuata a scopo puramente esplorativo.

La decisione
Il Giudice amministrativo, nel respingere il ricorso, ha chiarito, oltre a non sussistere la violazione dell’articolo 25, comma 4, poiché risulta rispettato il termine di trenta giorni, che la domanda ad accedere a tutti «gli atti ispettivi e di controllo da parte della Prefettura circa la corretta gestione del Centro di accoglienza» (nonché alla «corrispondenza tra la Prefettura ed i soggetti cui era stata affidata la gestione») è domanda a contenuto indeterminato, e dunque non meritevole di accoglimento in difetto di riconoscimento da parte della legge di una azione popolare volta a consentire un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
Occorre, infatti, un collegamento tra la situazione giuridica tutelata (l’interesse all’ostensione) e gli specifici documenti richiesti).

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