Amministratori

La multa per eccesso di velocità deve indicare il decreto prefettizio che autorizza l’autovelox

di Daniela Dattola

Il verbale di accertamento e contestazione dell'eccesso di velocità rilevato su di una strada extraurbana secondaria con l'autovelox e non contestato immediatamente dev'essere notificato con la menzione del decreto prefettizio di individuazione della strada su cui l'infrazione è stata rilevata.
In caso contrario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 201 comma 1, Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) e 4 comma 2, Dl 121/2002 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), dev'essere annullato.
Tale omissione, infatti, integra un vero e proprio vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio e non una sua mera irregolarità formale, poiché viola il diritto del destinatario del verbale stesso di poter conoscere ogni informazione utile per la propria difesa.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza n. 24214/2018.

Il caso
La Polizia municipale, dopo aver elevato un verbale di contestazione di eccesso di velocità accertato con l'autovelox lungo una strada provinciale, lo ha notificato al trasgressore, senza indicare il decreto prefettizio di individuazione della strada in questione tra quelle extraurbane per le quali era consentito l'utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza della violazione con contestazione differita.

La sentenza di primo grado
Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta dal trasgressore contro il verbale, non ritenendo sussistente il lamentato vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio.
Questo, in quanto, a suo giudizio:
- l  l'articolo 383, Dpr 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada), nell'elencare le gli elementi che il verbale deve contenere, non prevederebbe nessuna categoria rispetto alla quale può essere ricondotta la menzione del decreto prefettizio;
- l  l'articolo 21 octies comma 2, Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) vieterebbe l'annullamento dei provvedimenti amministrativi contenenti violazioni meramente formali.

La decisione
La Suprema Corte ha condiviso il rilievo del ricorrente ed ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato, evidenziando quanto segue.
La contestazione non ha indicato, neanche a livello di estremi del provvedimento, il decreto prefettizio di individuazione della strada o dei tratti di strada per i quali è autorizzato l'utilizzo di strumenti di rilevazione automatica della velocità (quale l'autovelox usato nel caso di specie), con contestazione differita,
Quest'omissione, conformemente a quanto già deciso dalla Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza numero 2243/2008, integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa del trasgressore, dal momento che questi non potrà conoscere i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

La prevalenza della norma speciale in materia di notificazione del verbale non contestato immediatamente
Nell'addivenire a tale decisione, il Collegio non ha mancato di rilevare come la norma contenuta nell'articolo 201 del Codice della strada dispone chiaramente che, allorché la violazione non può essere immediatamente contestata, l'organo accertatore deve notificare il verbale con l'indicazione degli estremi precisi e dettagliati della violazione e dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Tale norma risulta “... evidentemente speciale e integrativa della norma generale dell'art. 383 del Dpr n. 495/1992 ....
Per di più , mentre per le autostrade e per le strade extraurbane principali ovvero per loro singoli tratti provvede già il Legislatore ad individuare a priori i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata tenuto conto delle caratteristiche della circolazione stradale che ivi si svolge, per le strade diverse da queste spetta invece al decreto prefettizio individuarne i casi ed i tratti, verificato positivamente il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, Dl 121/2002.
Tasso di incidentalità; condizioni strutturali, piano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
In conclusione, “al fine di conoscere, quanto meno indirettamente in vista del successivo accesso alla documentazione amministrativa, “i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata” …, il trasgressore deve quindi poter rinvenire gli estremi del decreto prefettizio che tali motivi, più ampiamente, esplicita, con inapplicabilità al vizio de quo dell'art. 21 octies, Legge 241/1990 ...”.

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