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Il permesso di soggiorno per protezione internazionale non è più titolo per l'iscrizione anagrafica

di Daniela Casciola

Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. Lo ha chiarito la Direzione centrale per i servizi demografici del Viminale, con la circolare n. 15/2018 che spiega le nuove norme introdotte dal decreto sicurezza.

Il decreto legge 113/2018, in vigore dal 5 ottobre scorso, all'articolo 13, comma 1, ha modificato il decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 che incide sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale.

In particolare, viene modificato l'articolo 4 del Dlgs 142/2015, prevedendo che il permesso di soggiorno, conseguente alla richiesta di protezione internazionale, costituisce documento di riconoscimento e stabilendo - nel nuovo comma 1-bis - che non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica.

La circolare ricorda anche che è stata modificata la norma che individuava nei centri o strutture di accoglienza il luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica dei richiedenti, prevedendo ora che l'accesso ai servizi è assicurato nel luogo di domicilio individuato in base ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Dlgs n. 142 e disponendo che il Prefetto possa stabilire un luogo di domicilio (non più di residenza) o un'area geografica dove il richiedente può circolare.

Il decreto sicurezza ha inoltre abrogato la disposizione che aveva riconosciuto l'applicabilità dell'istituto della convivenza anagrafica all'iscrizione dei richiedenti protezione internazionale ospitati in strutture di accoglienza.

La circolare dei servizi demografici n. 15/2018

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